Art. 1, commi 177-179, Legge 30 dicembre 2023, n. 213
Diventano due (in modo strutturale) le mensilità per le quali l’indennità per congedo parentale spettante ai genitori al termine del congedo obbligatorio per maternità/paternità, viene corrisposta in misura maggiorata rispetto all’ordinaria quota del 30% della retribuzione.