La norma, contenuta nell’articolo 39bis, ha la finalità di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.
Per il periodo 1-6-2023/21-9-2023 ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi.
Sono destinatari del provvedimento i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000.
Il lavoratore dovrà chiedere il trattamento integrativo speciale attestando per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022.
Il sostituto d’imposta riconosce gli importi in busta paga e compensa il credito maturato mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997.