Misure fiscali per il welfare aziendale
Dl 48/2023 convertito con modifiche dalla Legge 85/2023. Articolo 40
Nonostante numerosi annunci, non sono intervenute modifiche alla norma, contenuta nel Decreto Lavoro, che innalza, solo per i lavoratori con figli a carico di età non superiore a 24 anni, il limite di esenzione dei fringe benefit portandolo, per il solo 2023, da 258,23 a 3.000 euro.
L’articolo 40 prevede, per il solo periodo d'imposta 2023, che non concorrano a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000,
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
- le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età non superiore a 24 anni.
Il testo precisa che la norma è in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del Tuir.
Rispetto ai precedenti provvedimenti, si dispone ora che i datori di lavoro informino preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Nel testo si precisa anche che resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del Tuir in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti non compresi nel provvedimento.
Per usufruire del maggior limite di esenzione fiscale, il lavoratore dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
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Con la circolare 49 del 31 maggio 2023 l’Inps, seppure in modo implicito, precisa che questa misura beneficia anche dell’esenzione previdenziale oltre che di quella fiscale.
La nuova normativa sembra in linea con quella prodotta nel 2023. Tuttavia, alcuni elementi necessitano di essere chiariti dall’AdE attraverso una apposita circolare. Tra questi:
- la possibilità per i due genitori lavoratori di beneficare entrambi dell’esenzione di 3.000 euro (che diventano 6.000 euro per il nucleo familiare) pur condividendo lo stesso figlio a carico
- l’applicabilità anche ai percettori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. L’articolo 40 si riferisce a lavoratori dipendenti, ma si afferma che la normativa è in deroga all’articolo 51 del Tuir. Questa seconda affermazione farebbe pensare a una possibile estensione anche ai percettori di redditi assimilati.