Esonero under-36. L’Inps sblocca la fruizione per il secondo semestre 2022 e per l’anno 2023

Esonero under-36. L’Inps sblocca la fruizione per il secondo semestre 2022 e per l’anno 2023

INPS. Circolare n. 57/2023 del 22-06-2023,

L’Inps, a pochi giorni dall’autorizzazione da parte della UE, fornisce, con la circolare n. 57/2023, le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo del 100% sulle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under-36 avvenute nel secondo semestre 2022 e nel corso dell’anno 2023.

martedì 27 giugno 2023

La sintesi normativa 

L’esonero contributivo per l’assunzione (e le trasformazioni) a tempo indeterminato di giovani under-36 è sottoposta a due distinte (per quanto simili) norme contenute nelle leggi di bilancio 2021 e 2023.

 

Per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che:

  •  alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e
  • non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro,

 

l’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) prevede

 

  • un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta. L’esonero così previsto è riconosciuto,
  • nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi - innalzata a quarantotto mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno.

 

Per le assunzioni (e le trasformazioni) a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di giovani che:

  • alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e
  • non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro

 

l’articolo 1, comma 297, La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023) stabilisce

 

  • un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale
  • con un limite massimo di 8.000 euro.

 

Gli esoneri in oggetto sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto le imprese operanti nel settore finanziario e i datori di lavoro domestico.

 

L’autorizzazione della Commissione Europea

Come si ricorderà, l’efficacia di entrambe le misure agevolative, era, però, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

La Commissione europea, avvalendosi del regime di aiuti “ Temporary Framework” ha autorizzato la misura

  • per tutte le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021,
  • anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 30 giugno 2022 con la decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio2022.

 

Tuttavia la disciplina del Temporary Framework è cessata il 30 giugno 2022, lasciando temporaneamente rendendo impossibile autorizzare l’applicazione delle agevolazioni alle assunzioni/trasformazioni effettate nel secondo semestre 2022 e subordinando la stessa ad un nuovo regime temporaneo di aiuti approvato nel marzo del 2023 Temporary Crisis and Transition Framework  (Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina).

Da qui deriva la tanto attesa decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno scorso con cui l’UE ha finalmente autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

   

I rapporti di lavoro incentivati

 Gli incentivi in oggetto spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione.

 

L’applicazione è limitata alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri mentre è esclusa l’assunzione con qualifica dirigenziale.

Sono inoltre esclusi:

  • i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico che beneficiano di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
  • il contratto di lavoro intermittente o a chiamata (ancorché stipulato a tempo indeterminato) perché non rientrante nella ratio di incentivare l’occupazione giovanile stabile
  • il periodo successivo alla qualificazione dell’apprendista
  • le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

  

La misura degli incentivi

 Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato:

 

  • effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022,
  • ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
  • l’esonero dal versamento è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui
  • pari a 500 euro (€ 6.000/12) per ogni periodo di paga mensile
  • riproporzionata per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese nella misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

  • effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,
  • ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
  • l’esonero dal versamento è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui
  • pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) per ogni periodo di paga mensile
  • riproporzionata per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese nella misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

 

Le condizioni di spettanza degli incentivi

Su questo punto, l’Inps, nella propria circolare, riepiloga in modo completo le condizioni a cui è subordinata la fruizione degli esoneri contributivi

  1. quelle generali  disciplinate dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (violazione del diritto di precedenza, presenza in presso il datore di lavoro di situazioni di sospensione dal lavoro)
  2. quelle in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale finalizzata al risclasio del DURC,  assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;  rispetto degli accordi e contratti collettivi)
  3. quelle specifiche, previste dalla legge di Bilancio 2021, valevoli anche per l’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023, e in particolare[1]:

 

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve avere compiuto trentasei anni. Conseguentemente, possono accedere agli esoneri contributivi in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un’età massima di trentacinque anni e 364 giorni. Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato;
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Similari considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento degli esoneri le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione degli esoneri anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

La compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’Inps ricorda che l’autorizzazione UE alla fruizione dell’esonero contributivo è stata emessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework la quale stabilisce che gli aiuti devono rispettare le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
  • siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023

In considerazione della natura delle agevolazioni quali aiuti di Stato, l’INPS provvederà a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e dell’acquacoltura.

 

Cumulabilità con altri incentivi

Gli esoneri contributivi under 36 non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (1° luglio 2022-31 dicembre 2023), in analogia a quanto previsto per l’esonero “strutturale”.

Pertanto, gli esoneri contributivi in oggetto non sono cumulabili con

  • l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni. Ma, conferma l’INPS, sarà “possibile fruire prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, dall’articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2021 o dall’articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato;
  • l’incentivo all’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 legge n. 68/998;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI;
  • la c.d. Decontribuzione Sud.

 

 

Le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri

Nella circolare l’Istituto precisa che

 

  • per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, il recupero del beneficio spettante può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto2023, settembre2023 e ottobre 2023 utilizzando gli appositi codici causale.

 

  • per le assunzioni già effettuate nel 2023 l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023 con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere recuperato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

 

  • Per le assunzioni già effettuate o da effettuare nel corso del 2023 la fruizione del beneficio decorrente dal mese di luglio 2023 seguirà invece le normali modalità di esposizione sul flusso Uniemens con l’utilizzo dell’apposito codice causale EG36.

 

  • Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Per quanto riguarda i datori di lavoro agricoli:

 

  • Per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 il recupero spettante riferito alla totalità dei periodi pregressi competenza 2022, potrà avvenire esclusivamente nel flusso di competenza del mese di settembre 2023.
  • Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) i datori di lavoro devono valorizzare, per i lavoratori interessati, esclusivamente nel flusso di competenza del mese di settembre 2023.

 

  • Per le assunzioni già effettuate o da effettuare nel corso del 2023 la fruizione del beneficio corrente seguirà invece le normali modalità di esposizione sul flusso Posagri-Uniemens con l’utilizzo dell’apposito codice causale U1.
 

[1] Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso del suddetto requisito, l’Inps ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali, nonché gli stessi lavoratori, possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle banche dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Con specifico riferimento alle modalità di implementazione e consultazione della suddetta utility, si rinvia a quanto ampiamente illustrato nella circolare n. 40/2018, nonché nel messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019. L’utility è raggiungibile al seguente percorso: “Home” > “Lavoro” > “Rapporti a tempo indeterminato – Verifica”.