di Marco Baldin
Le società cooperative devono tenere, al pari delle altre società di capitali, i libri e le scritture contabili previsti dall’art. 2214 c.c. (libro giornale, inventari), i libri sociali, nonché i libri e registri previsti dalla normativa fiscale. Permane per la società cooperativa l’obbligo di tenuta del libro dei soci, essendo stato soppresso unicamente per le S.r.l. ad opera del D.L. 185/2008.