Come illustrato nel n.01/2024 di questa Newsletter la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 prevede due casistiche:
- Per il triennio 2024-2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi Ivs a carico della lavoratrice fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
- Per l’anno 2024 lo stesso sgravio è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
Lavoratrici che possono accedere all’esonero
L’esonero riguarda tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.
La realizzazione del requisito è soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) (anche del 2° figlio in virtù della norma transitoria per il 2024) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo (secondo) figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto
- in caso di premorienza di uno o più figli
- in caso di dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare
- nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
Analoga disposizione vale per la madre di due figli: il requisito è perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data.
La circolare precisa che, in caso di integrazione dell’indennità di maternità da parte del datore di lavoro, l’esonero opera anche in relazione ai contributi dovuti su tali importi considerato che l’esonero stesso spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.
Questi gli esempi contenuti nella circolare (si tratta sempre di lavoratrici con tutti i requisiti di legge tra i quali il rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.
Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l’11 giugno 2024 (caso c) e il rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l’esonero, trova applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024.
La riduzione contributiva spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento. Non è specificata la decorrenza in questi casi. Riteniamo che possa prendersi a riferimento l’effettivo ingresso in famiglia, come previsto per il congedo obbligatorio.
Se un rapporto di lavoro a tempo determinato è convertito a tempo indeterminato, l’esonero scatta dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.
Assetto e misura dell’esonero
La riduzione è del 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile (250 euro).
Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese la soglia va riproporzionata alla misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Il limite di 3.000 euro non deve essere riparametrato in caso di lavoro a tempo parziale.
La lavoratrice con più rapporti di lavoro può avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto. Non è però chiarito se il limite di 3.000 euro opera per ogni rapporto o, come sarebbe logico, per tutti i rapporti. Le soglie per l’esonero “generale” del 6-7% operano per ogni rapporto; potrebbe essere così anche in questo caso.
Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:
- l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180 (madre di 3 figli), cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181 (madre di 2 figli), cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.
Condizioni di spettanza dell’esonero
Per la lavoratrice madre di tre o più figli, il figlio più piccolo deve avere un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).
Analogamente per la lavoratrice madre di 2 figli l’età inferiore a 10 anni è da intendersi come 9 anni e 364 giorni.
Coordinamento con altre agevolazioni
L’esonero in esame è strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della Legge di bilancio 2024.
Resta fermo che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice. Questo l’esempio proposto.
Le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui al citato comma 180 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese della nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere, sino al 31 dicembre 2024, all’esonero di cui al comma 181 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 della legge di Bilancio 2024 fruito nella precedente mensilità (cfr., sul punto, anche la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024).
Istruzioni operative
La Legge di bilancio non stabilisce se la lavoratrice deve presentare domanda al datore di lavoro per ottenere lo sgravio. Riteniamo che, per evitare fraintendimenti, sia necessaria la comunicazione della lavoratrice. In merito abbiamo predisposto un facsimile di dichiarazione che alleghiamo.
La questione è delicata in quanto la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli … comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.
Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione del flusso Uniemens
Segnaliamo che l’esposizione può avvenire a partire dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, con recupero della quota di gennaio.
La valorizzazione relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 può essere effettuata nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della presente circolare (marzo, aprile, maggio 2024).
Fac-simile
DICHIARAZIONE( ai sensi art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 )
DELLA LAVORATRICE MADRE AVENTE DIRITTO ALL’ESONERO
di cui all’art. 1 commi 180 e 181 L. n. 213/2023
La sottoscritta ___________________________________ nata a_________________________________ il _______________ C.F. __________________ dipendente dell'Azienda ______________________________
Tenuto conto che
- l’art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 213/2023 prevede che per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, viene riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a suo carico.
- tale decontribuzione spetta, nel limite massimo annuo di euro 3.000 da riparametrare su base mensile alle seguenti lavoratrici:
- per le madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (solo per l’anno 2024);
- per le madri con 3 più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
Dichiara che
ai fini dell’applicazione della decontribuzione totale IVS, a decorrere dal 2024, è madre di n… figli i cui nominativi e i codici fiscali sono qui sotto elencati:
Nome Cognome sesso data e comune nascita Codice Fiscale
1 _______________________ (M/F) __________________ ___________________
2 _______________________ (M/F) __________________ ___________________
3 _______________________ (M/F) __________________ ___________________
4 _______________________ (M/F) __________________ ___________________
5 _______________________ (M/F) __________________ ___________________
La Sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679)
La sottoscritta dichiara inoltre di essere informata che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data Firma della lavoratrice
________________ _______________________________
Inps. Circolare n. 21 del 25 gennaio 2024
L'Inps ha pubblicato la circolare n. 21 del 25-1-2024, consueto provvedimento con il quale comunica il limite di retribuzione giornaliera per l’anno 2024, aggiornando inoltre gli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Per i lavoratori dipendenti, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (c.d. minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Pertanto, il minimo contrattuale da prendere a riferimento è quello stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro o quello stabilito nel contratto individuale o da altri accordi collettivi, solo se questi ultimi prevedano una retribuzione maggiore di quella prevista dal contratto collettivo nazionale. Inoltre, il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale, se inferiore deve essere adeguato al limite minimo di retribuzione giornaliera che non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione erogato dal Fondo Pensione dei lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Per quanto riguarda il 2024, considerato che il trattamento minimo di pensione è pari ad euro 598,61,
- il minimale retributivo giornaliero è pariad euro 56,87 (x 9,50% = euro 56,87) mentre
- il minimale mensile è pari ad euro 1.479,00.
Il limite minimo di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi è il 40% dell'importo minimo di pensione. Di conseguenza per il 2024 tale è di euro 239,44 mentre quello annuale di € 12.451,00.
La prima fascia di retribuzione pensionabile, oltre la quale scatta il contributo dell'1% a carico del lavoratore, è fissata in euro 55.008,00 annue pari a euro 4.584,00 mensili.