Alle perdite dei primi tre periodi d’imposta non si applica il limite di compensabilità con l’80% del reddito del periodo (utilizzo pieno). Si ricorda che tale regime di favore è destinato a operare solo se le perdite generate nei primi tre esercizi si riferiscono a una nuova attività produttiva. Ne deriva che sono escluse dalla deroga:
le perdite fiscali maturate in capo a un soggetto di nuova costituzione che abbia acquisito un’attività preesistente, come nel caso del conferimento d’azienda o dell’affitto d’azienda;
le perdite fiscali riportabili a seguito di operazioni straordinarie, come fusioni o scissioni, in cui il soggetto avente causa subentra a titolo successorio nella posizione del dante causa. In tali ipotesi i primi 3 periodi di riportabilità totale delle perdite devono computarsi dalla data di costituzione del dante causa.
Le regole su illustrate valgono per tutte le società di capitali, comprese le cooperative.
La riportabilità delle perdite nelle società cooperative, inoltre, è disciplinata dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 84 del Tuir che stabilisce che: “Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.”
Siccome le cooperative per la determinazione del reddito imponibile assoggettano a tassazione l’utile d’esercizio, quando destinato a riserva indivisibile, per quote differenti in base alla tipologia di cooperativa; allora, anche per la determinazione delle perdite di periodo riportabili negli esercizi futuri, sarà necessario analizzare gli utili detassati degli anni precedenti mediante la predisposizione di un prospetto extracontabile (“basket” di utili detassati) da esibire a richiesta dell’ufficio in caso di controllo, il quale deve essere anch’esso riportato in avanti senza limiti di tempo.
Le perdite d’impresa non compensate vanno indicate nel quadro RS del modello Redditi e, con particolare riferimento alle società di capitale, nei righi RS44 e RS45.
Nel quadro RN, invece, va riportato l’utilizzo delle perdite distinguendo le perdite a utilizzo limitato (non superiori all’80% del reddito) da quelle ad utilizzo pieno.
Ai sensi della disposizione di cui al n. 1) della parte II-bis della Tabella A, allegata al Dpr 633/1972, le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10, c. 1, rese in favore dei soggetti indicati nello
stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%.
In base alle vigenti disposizioni, dunque, le cooperative sociali applicano l'aliquota ridotta alle prestazioni
socio-sanitarie, assistenziali ed educative, ove tali servizi siano resi in favore dei soggetti svantaggiati indicati nello stesso numero 27-ter).
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di Telefisco del 20.09.2023, ha precisato che ai fini dell'applicabilità del regime Iva di favore non rileva la natura di ente del terzo settore commerciale o non commerciale della cooperativa sociale.
Inoltre, dal 1.01.2016 alle cooperative sociali non è più concessa la facoltà di optare per il regime di maggior favore (esenzione) previsto per le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997.
In presenza dei requisiti di cui al citato n. 1) della parte II-bis della Tabella A, allegata al Dpr 633/1972, quindi, le cooperative sociali applicano alle prestazioni sopra descritte l'aliquota Iva del 5%.