Con Sentenza n. 1437 del 12 gennaio 2024 la Corte di Cassazione statuisce alcuni interessanti principi in materia di sicurezza sul lavoro:
- ogni rischio non può considerarsi adeguatamente valutato solo perché menzionato nel documento di valutazione dei rischi (DVR); l’analisi del rischio, infatti, va effettuata in diretta relazione con il contesto lavorativo e con le mansioni assegnate ai lavoratori;
- gli obblighi di formazione e informazione del lavoratore, posti a carico del datore di lavoro dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs n. 81/2008, prescindono dal bagaglio personale di conoscenze del dipendente e sono funzionali a fronteggiare l’eventuale condotta negligente, imprudente o imperita di quest’ultimo;
- l’idoneità di un macchinario alla prevenzione degli infortuni non può essere valutata facendo esclusivo riferimento alle indicazioni del costruttore; è, infatti, compito del datore di lavoro verificare tale idoneità in rapporto all’ambiente nel quale il macchinario deve essere utilizzato e alle mansioni concretamente svolte dal lavoratore ad esso adibito.