Come noto, il DPCM del 27 settembre 2023 ha regolato la programmazione delle quote per l’ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali per il triennio 2023-2025. Il medesimo provvedimento stabiliva le quote relative all’anno 2024 e le date per la presentazione delle domande.
Considerate le problematiche insorte nel caricamento preventivo nel portale ministeriale delle domande, il Ministero dell’Interno, aveva comunicato un rinvio dei termini per la presentazione delle domande relative all’annualità 2024 ora confermato dal DPCM del 19 gennaio 2024
In particolare, le scadenze previste all’art. 8, comma 2, del DPCM del settembre 2023 vengono così differite per dare più tempo ai datori di lavoro interessati di organizzarsi adeguatamente:
Anno 2024
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Stagionali
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Non stagionali da paesi cooperanti
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Altri non stagionali
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Vecchie scadenze
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12 febbraio (h. 9.00)
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5 febbraio (h. 9.00)
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7 febbraio (h. 9.00)
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Nuove scadenze
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25 marzo (h.9.00)
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18 marzo (h. 9.00)
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21 marzo (h. 9.00)
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Si ricorda che, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico, per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all’estero deve verificare, presso il competente Centro per l’impiego, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, come previsto dall’articolo 22, comma 2, del TUI.