CHIARIMENTI SUI CASI DI ESENZIONE DELLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR
Con l’Accordo ADR del 2019 sono stati coinvolti nell’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti anche le imprese che ricoprono solo il ruolo di “speditori” di merci pericolose su strada. Queste imprese, oltre ai soggetti già precedentemente previsti, hanno l’obbligo di effettuare tale nomina entro il 31/12/2022.
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mercoledì 28 dicembre 2022
In data 21 Dicembre 2022 è stata emanata la nuova circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n. 0040141 del 21/12/2022), che chiarisce i casi in cui è prevista l’esenzione o la non obbligatorietà della nomina del consulente ADR.
Tra queste casistiche, rientra anche la figura dello speditore, che quindi viene esentato dalla nomina del consulente ADR.
In particolare, nella Circolare viene precisato che:
- Per imprese che gestiscono, per ogni unità di trasporto, quantitativi che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 dell’accordo ADR;
- Per le imprese che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti,
la nomina del consulente ADR può non essere applicata.
Irecoop Veneto - Barbara Vettorato
Tel 049 8076143