Viste le novità introdotte dal DM 2/9/21, Vi riportiamo alcuni parametri importanti che impongono il “piano di emergenza”.
L’adozione di un piano di emergenza sarà un obbligo per i luoghi di lavoro:
- con almeno 10 lavoratori;
- aperti al pubblico in cui vi è presenza contemporanea di più di 50 persone;
- in cui si svolgono attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.
Sono comunque escluse dall’obbligo di redazione del piano d’emergenza come definito dal decreto 2 settembre le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili e le attività a rischio di incidente rilevante (D. L.vo 105/2015), per le quali restano invece applicabili gli articoli relativi alla nomina e alla formazione degli addetti antincendio.
I piani devono essere redatti con i contenuti previsti dal DM citato e quindi serve verificare eventuali necessità di aggiornamento.
Per ulteriori dettagli consultare il nuovo Decreto antincendio o contattare Irecoop Veneto (Barbara Vettorato o Linda Ferraro): VEDI ALLEGATO PDF