Il 4 novembre 2022 è entrato in vigore il nuovo decreto ministeriale sui rifiuti inerti: il DM 27/09/2022 n.152 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale".
Il Decreto, già firmato a luglio dal MITE, aveva sollevato immediatamente numerose perplessità e criticità tra gli addetti del settore, motivo per cui è rimasto nel limbo fino al 20 ottobre, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto è stato pubblicato senza alcuna modifica sostanziale rispetto alla formulazione iniziale. Tra le principali novità introdotte vi sono:
- L’obbligo di adozione di un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001;
- La trasmissione agli Enti della dichiarazione di conformità, redatta in forma di atto notorio, per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto;
- Aggiunta dell’analisi tal quale con il rispetto dei limiti di colonna A delle CSC (tab. 1, All. 5, Tit. V, Parte IV del D. Lgs. 152/06) tra le indagini ambientali finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- Conservazione per 5 anni di un campione di aggregato recuperato per ogni lotto prodotto.
Quest’ultimo aspetto in particolare merita un approfondimento. Ogni campione di rifiuto inerte è caratterizzato da una massa consistente di materiale (circa 20 kg), quindi la conservazione di un campione per ogni lotto di materiale recuperato per 5 anni comporterebbe la necessità di avere a disposizione presso l’impianto di produzione o presso la sede legale uno spazio di considerevole estensione. Mentre in altri decreti sulla cessazione della qualifica di rifiuto la certificazione UNI EN ISO 14001 permette di evitare tale obbligo, nella formulazione di questo decreto (forse a causa di un refuso) la certificazione esula esclusivamente dall’obbligo di conservare copia della dichiarazione di conformità di ogni lotto recuperato.
In attesa di chiarimenti da parte delle autorità in merito a questa e ad altre criticità, rimane per le ditte che si occupano di gestione rifiuti inerti l’obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, presentando una comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/06 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.