Il provvedimento affronta diverse tematiche, ma quelle che riguardano il mondo dei rifiuti sono riportate brevemente descritte in questo bollettino informativo.
- Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino (art. 23):
- si stabilisce che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, non è soggetto al pagamento degli oneri generali del sistema elettrico;
- in materia di derivazioni per uso irriguo, si favorisce la digitalizzazione per migliorare il controllo da remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua
- Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse (art. 23-bis):
- Al fine di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas e biomasse con potenza fino a 1 MW
- Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA (art. 24)
- Obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (art. 25)
- Il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e infrastrutture a seguito di un evento sismico diventa parte integrante del piano di gestione dei rifiuti
- Misure in materia di imballaggi (art. 25-bis)
- Si stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del d.lgs. 152/06 assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private
- Potenziamento del controllo in materia di reati ambientali (art. 26-bis)
- Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (art. 27)
- Tale istituzione si occuperà di promuovere la salute e tenere sotto controllo i rischi sanitari associati a fattori ambientali e climatici, tutelando le comunità e le persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità