Gestione del verde e delle ramaglie

Gestione del verde e delle ramaglie

lunedì 22 novembre 2021

Il D. Lgs. 116/2020, entrato in vigore il 26 settembre 2020, ha introdotto, tra le altre, importanti novità che riguardano la gestione dei rifiuti da manutenzione del verde.

La definizione di rifiuti urbani di cui all’art. 183 del TUA, così come riformulata, ricomprende ora anche “i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati”.

È interessante notare che la normativa fa rientrare tra i rifiuti urbani solo quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, senza nessun esplicito riferimento a quelli prodotti dalle attività di manutenzione del verde privato.

Solo successivamente con la circolare esplicativa 14 maggio 2021, n. 51657 “Criticità interpretative ed applicative - Chiarimenti" è stato definito il contesto applicativo individuando le seguenti 3 casistiche:

  1. materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico […]: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani;
  2. materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, […]: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies;
  3. materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato "fai da te", posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani.

In tutti i casi in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche nell'ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.

Da ultimo, all’art. 185 viene precisato che rimangono esclusi dalla definizione di rifiuto “paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Per quanto riguarda il trasporto dei suddetti rifiuti si rimanda alla precedente newsletter (mese di settembre) relativa al “Trasporto dei rifiuti: le regole per i nuovi urbani”.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI – Linda Ferraro: l.ferraro@irecoop.veneto.it