Se nel vostro lavoro avete a che fare con i rifiuti, sicuramente sapete cosa sono i formulari di trasporto (“FIR”) e se avete a che fare con i FIR, sicuramente avete sentito parlare della possibilità di inviare e ricevere la quarta copia di questi tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Molti ritengono che tale possibilità sia stata introdotta solo a seguito dell’ultima recentissima modifica al Testo Unico Ambientale (avvenuta con il D.Lgs. 116/2020). In realtà tale facoltà sussiste già dal lontano 2017 e nel tempo è andata incontro a svariate metamorfosi.
Inizialmente, questa opportunità si era insinuata sordidamente e furtivamente con una nota del Ministero già da luglio 2017 e indicava una procedura di invio e conservazione della IV copia dei FIR.
Se anche voi siete curiosi di leggere la suddetta procedura, di seguito un link al sito del ministero:
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/quesiti_rin_FIR_IV_copia_digitale_15052017.pdf
Tale opportunità di digitalizzazione, da pochi riscontrata, si è trasformata quando con la Legge di Bilancio del 27 dicembre 2017, n. 205 è stato introdotto l’art. 194-bis nel D.Lgs. 152/2006.
Tale articolo al comma 3 prevedeva che:
“È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.”
Il comma risultava lineare nell’enunciare come l’invio della quarta copia del FIR potesse essere effettuato anche tramite PEC senza alcuna procedura specifica in quanto non citava né la precedente nota del ministero né altra particolare indicazione.
Successivamente il D.Lgs. n.116 del 3 settembre 2020 ha riportato un po’ di incertezza, perché l’art. 194-bis comma 3 si è trasformato nel vigente art. 193 comma 4:
4. […] La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
È interessante concentrarsi nello specifico sul significato della parola OVVERO.
In italiano due parole con stessa pronuncia, stessa grafia ma diverso significato si chiamano omonime (come riso, venti, mente, etc).
Purtroppo, “ovvero” rappresenta un caso particolare di omonimia perché non solo ha due significati… ma due significati diametralmente opposti:
Quando viene usato nel linguaggio comune, “ovvero” assume più spesso una funzione esplicativa, equivale a dire “cioè” o “ossia”.
Quando viene usato nel linguaggio giuridico, “ovvero” assume più frequentemente una funzione disgiuntiva ed equivale a dire “o” o “oppure”.
Ebbene, nel caso particolare dell’art. 194-bis, il legislatore ha scelto di utilizzare proprio la parola “ovvero” e nessuno di noi può affermare con assoluta certezza se volesse attribuirvi il carattere esplicativo o disgiuntivo.
Certo, considerata l’evidente tendenza a digitalizzare gli adempimenti e l’evoluzione normativa di settore appena raccontata, risulta più logico interpretare “ovvero” con carattere disgiuntivo, tuttavia, tale interpretazione non è universalmente condivisa e alcuni ritengono che il legislatore volesse attribuire ad “ovvero” carattere esplicativo.
Al dì là di ogni possibile considerazione e interpretazione, vi dimostriamo che all’atto pratico, nulla cambia:
Se volessimo infatti attribuire ad “ovvero” carattere esplicativo, il trasportare, dopo aver anticipato la quarta copia del FIR tramite PEC, dovrebbe inviare la stessa anche in originale al produttore del rifiuto; ma quali sarebbero i termini per tale invio considerato che la norma non fornisce alcuna indicazione nel merito?
Estremizzando il concetto potremmo trovarci nella condizione in cui il trasportatore sia legittimato ad inoltrare l’originale della quarta copia del formulario anche dopo tre anni, fermo restando che a quel punto il destino potrebbe essere direttamente il macero visto che i termini previsti per la conservazione della stessa sarebbero scaduti (fermo restando l’obbligo della conservazione dell’originale per quei tre anni).
Dopo aver ripercorso la storia della normativa di riferimento e aver sviscerato l’interpretabilità di “ovvero”, possiamo trarre la conclusione che la trasmissione della quarta copia del formulario tramite PEC è sostitutiva all’invio della copia originale, a patto che sia garantita la conservazione della stessa da parte del trasportatore per almeno tre anni.
Il principio cardine ruota proprio attorno alla garanzia che la quarta copia originale del formulario sia conservata e resa disponibile in caso di controllo per almeno 3 anni, indipendentemente dal soggetto che ne ha la custodia.