Il Decreto Legislativo n. 116 del 2020 è intervenuto sull’art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuandoli come, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies. Ciò comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati" così come il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale.
Viene precisato inoltre che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
Il dubbio sorto in sede di applicazione di tale norma riguardava in particolare i trasportatori, ovvero con quale titolo abilitativo questi avrebbero potuto continuare ad effettuare il trasporto dei rifiuti prodotti dalle aziende che ora sono definiti a tutti gli effetti urbani, senza adeguare le proprie iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali tramite l’iscrizione alla cat. 1.
L’Albo Gestori aveva preso tempo per decidere nel merito, comunicando con la propria delibera n°4 del 22 dicembre 2020 la possibilità da parte dei trasportatori iscritti in cat. 4 e 2-bis di proseguire l’attività di trasporto dei rifiuti urbani annoverati negli allegati L-quarter ed L-quinquies in attesa di nuove disposizioni. Condizione attualmente ancora valida fino al 1 settembre 2021 data di entrata in vigore della successiva delibera n°7 del 28 luglio 2021.
Con la recente delibera n°7 del 28 Luglio 2021 l’Albo informa che:
I soggetti iscritti o che si intendono iscrivere nella categoria 4 per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quarter e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies […] solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti fuori del servizio pubblico […]
I soggetti iscritti o che intendono iscriversi alla categoria 2-bis in qualità di produttori iniziali […] possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quarter solo se derivanti dalla propria attività, inserita tra quelle indicate nell’allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti fuori del servizio pubblico [conferimento ad impianti di trattamento terzi (ndr.)]
I soggetti già iscritti all’Albo che operano ai sensi della delibera n°4/2000 possono continuare a trasportare i codici EER già autorizzati di cui all’allegato L-quarter.
La delibera è entrata in vigore dal 1 settembre 2021.