Come previsto, la spinta nel far convergere i rifiuti speciali nell’ambito della gestione degli urbani, senza tenere conto delle conseguenze che questo avrebbe determinato per i soggetti trasportatori iscritti alle varie categorie dell’Albo Gestori Ambientali, ha costretto il Comitato Nazionale a emettere una proroga in attesa di una soluzione definitiva.
MA IN SOSTANZA COSA È SUCCESSO?
Con la revisione dell’art. 183 del testo unico ambientale, è stata tolta la facoltà ai Comuni di deliberare l’inclusione di rifiuti Speciali nel contesto degli Assimilati agli Urbani, sostituendo con il punto b-ter del comma 2, a tale criterio, una regola che trasmigra alcuni codici (presenti nell’allegato L-quater), prodotti in specifici contesti artigianali, di servizio, commerciali (specificati nell’allegato L-quinquies), nei rifiuti urbani.
La differenza epocale che tale decisione ha prodotto sta nel fatto che fino al 31.12.2020, anche se assimilati agli urbani per qualità e quantità, tali rifiuti rimanevano per origine pur sempre speciali. Di conseguenza la gestione dei trasporti avveniva mediante le classiche categorie degli operatori in conto proprio (nei casi consentiti) o conto terzi tipiche dei rifiuti estranei a quelli domestici/urbani.
Con la nuova disposizione cambiano radicalmente i presupposti. I rifiuti della lista riportata nell’allegato L-quater sono rifiuti urbani, pertanto è ragionevole ritenere che decada la possibilità di veicolarli con le categorie di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali non afferenti a tale tipologia (categoria 1).
LE EFFETTIVE CONSEGUENZE
Questo presupposto fa tremare un intero comparto di autotrasportatori che dal primo gennaio si sono visti preclusa la possibilità di operare, se non con le condizioni tipiche della raccolta dei rifiuti urbani (iscrizione in categoria 1).
Tralasciando le conseguenze derivanti da uno stravolgimento del mercato a favore delle aziende municipalizzate, i privati, in particolare i piccoli padroncini con licenza conto terzi, potrebbero vedersi preclusa la possibilità di continuare la propria attività per mancanza dei requisiti fissati dalle specifiche delibere dell’Albo (n°5 del 3/11/2016 e n°8 del 12/09/2017).
Ad esempio, qualora una ditta volesse essere iscritta contemporaneamente in cat 4F e 1F dovrà rispettare i rispettivi requisiti;
- per la cat. 4F una portata utile complessiva di 0,5 ton (da soddisfare con 1 mezzo) e 1 addetto;
- per la cat. 1F una portata utile complessiva di 4 ton (da soddisfare con 1 mezzo) e 1,13 addetti.
Di fatto servirebbero 2 mezzi e 3 persone per continuare ad effettuare gli stessi trasporti che ora l’azienda compie con 1 persona ed 1 mezzo.
LA PROROGA DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI
Una nota di speranza la si intravede nella iniziativa dell’Albo Gestori Ambientali, con la propria Deliberazione n.4 del 22/12/2020 nel prorogare anche dopo il 31.12.2020 la possibilità di trasportare i rifiuti di cui all’allegato L-quater con le attuali categorie 2-bis e 4, in attesa di definire le modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti.
Il comparto del trasporto, si troverà comunque costretto a modificare la propria iscrizione per continuare a svolgere le stesse attività già in essere.
Si evidenzia che tale proroga non sembra rivolta anche dei soggetti iscritti in cat. 5 (trasporto rifiuti pericolosi) che hanno richiesto di includere nella medesima categoria anche i rifiuti non pericolosi, in particolare quelli dell’allegato L-quater, visto che nella delibera succitata non se ne fa menzione alcuna.