RENTRI: il nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti

RENTRI: il nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti

ll RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

lunedì 22 luglio 2024

L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi  documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

 

Data di attivazione

L’accesso all’area Operatori sarà attivato a partire dal 15 dicembre 2024

 

Chi accede

L’accesso all’area è riservato alle imprese, agli enti ed altri soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e a coloro che intendano volontariamente aderirvi.

I soggetti obbligati di cui all’articolo 188 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022 sono:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • Produttori di rifiuti pericolosi
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Inoltre, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, il decreto rimanda all’articolo 189 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti.
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi

Non sono, invece, tenuti ad iscriversi:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g);
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

 

Per fare cosa

I soggetti, sopra individuati, accedono all’area Operatori per iscriversi al RENTRI con le tempistiche stabilite dal regolamento di funzionamento del RENTRI.

Gli operatori iscritti, che NON dispongono di un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI, accedendo all’area, possono utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI per:

  • Gestire il registro di carico e scarico in modalità digitale assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
  • Emettere il FIR in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione;
  • Trasmettere la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia) agli altri operatori coinvolti nelle fasi del trasporto;
  • Scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia);
  • Emettere i FIR in modalità digitale assolvendo alla vidimazione, compilazione e sottoscrizione digitale del formulario;
  • Trasmettere i dati al RENTRI contenuti nel registro di carico e scarico e nel FIR.

Invece gli operatori iscritti, che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI ma NON dispongono di soluzioni autonome di firma remota, accedendo all’area, possono scaricare il certificato emesso dal RENTRI di tipo sigillo elettronico per l’applicazione della firma digitale in modalità remota al fine di trasmettere i dati al RENTRI, nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID per l’interoperabilità applicativa da e verso le P.A.

 

Infine, tutti gli operatori iscritti, compresi quelli che si avvalgono di un soggetto delegato di cui all’art. 18 del Regolamento, accedendo a questa area possono:

  • Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria attraverso il canale PagoPA;
  • Consultare le informazioni relative alla propria anagrafica e ai dati trasmessi al RENTRI.


Come si accede

L'accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione

  • SPID per persona fisica
  • SPID per persona giuridica
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • Carta di Identità Elettronica (CIE)  

Nel caso di dispositivi di identità digitale intestati a persona fisica, questa deve avere poteri per rappresentare l'impresa oppure deve essere stata incaricata ad operare dall'impresa o dall'ente o dall'organizzazione tramite apposita procedura.

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al seguente indirizzo:  https://www.rentri.gov.it/scopri-di-piu-su-rentri

 

Per ricevere ulteriori informazioni scrivere a: veneto@confcooperative.it