Dispositivi speciali di correzione visiva per gli addetti al videoterminale. La spesa è a carico del datore di lavoro

Dispositivi speciali di correzione visiva per gli addetti al videoterminale. La spesa è a carico del datore di lavoro

INAIL. Circolare n. 11 del 24 marzo 2023

Con la circolare 11 del 24 marzo 2023 l’INAIL, riprendendo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 22 dicembre 202, ha dato chiarimenti sulla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) ai dipendenti addetti ai videoterminali.

I lavoratori videoterminalisti devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento ai rischi per la vista, per gli occhi e per l’apparato muscolo scheletrico.

Quando, a seguito di tali visite, lo specialista oftalmologo prescriva un dispositivo speciale di correzione visiva (DSCV), ne informa il medico competente, il quale comunica al datore di lavoro la necessità che il lavoratore utilizzi tale dispositivo durante le applicazioni al videoterminale (giudizio di idoneità).

Per DSCV si intendono quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.

 

Il datore di lavoro è tenuto a fornire a sue spese il DSCV. In particolare, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE, l’obbligo imposto al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto mediante la fornitura diretta del dispositivo da parte del datore di lavoro o mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale.