Analizziamo in questo articolo le novità più significative che riguardano i datori di lavoro.
Art. 1 – programmazione dei flussi in ingresso
Le quote di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro nel periodo 2023-2025 saranno determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al quale spetta anche la possibilità di adottare ulteriori decreti durante il triennio, ove se ne ravvisi la possibilità. Di fatto, quindi la procedura per il cd. Decreto Flussi diventa più veloce e tempestiva nel recepire eventuali necessità del mercato del lavoro. Infatti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verrà in seguito inviato (e non invia preventiva) al Parlamento al fine di rilasciare, entro 30 giorni, il parere delle commissioni parlamentari competenti. Al termine dei 30 giorni il decreto sarà comunque adottato.
L’articolo in questione concede anche quote riservate, in via preferenziale, a quei Paesi che promuoveranno, nei confronti dei propri connazionali, rilevanti campagne mediatiche di prevenzione dei rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.
Art. 2 – semplificazione per il rilascio del nulla osta
Per quanto riguarda il nulla osta al lavoro è prevista la semplificazione per l’ottenimento. Il nulla osta è da intendersi come rilasciato se non sono state acquisite dalla Questura, nei 60 giorni previsti per legge, le informazioni relative agli elementi ostativi. Tali elementi potrebbero essere accertati in un secondo momento e comportare, comunque, il ritiro del nulla osta e del visto, compresa quindi la risoluzione del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno.
Una novità importante è legata alla stabilizzazione di una norma prevista dal Decreto Semplificazioni 2022 (D.l. 73/2022). Nel Testo Unico sull’Immigrazione viene infatti inserito il nuovo articolo 24-bis che stabilisce che “in relazione agli ingressi consentiti dai decreti flussi la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate (come previsto all'articolo 30-bis, comma 8, DPR 31 agosto 1999, n. 394) è demandata, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, (consulenti del lavoro, commercialisti e avvocati abilitati ndr) e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.“
Le verifiche di congruità devono tenere conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero da inviare in modalità telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
L’asseverazione non sarà richiesta invece per le istanze presentate dalle organizzazioni datoriali più rappresentative che abbiano sottoscritto apposito protocollo di intesa con il Ministero del lavoro e che si siano impegnate a garantire il rispetto da parte dei propri associati dei requisiti necessari.
In ogni caso resteranno sempre possibili i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.
Art. 3 – ingresso e soggiorno al di fuori delle quote
Potranno fare ingresso in Italia, al di fuori delle quote previste, gli stranieri che abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale e civico linguistica, organizzati sulla base dei bisogni manifestati dal Ministero del lavoro, dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. La domanda di visto di ingresso sarà presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla conclusione del corso e corredata dalla conferma alla disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.
Art. 4 – estensione della durata del permesso di soggiorno
Il provvedimento prevede che, dopo il primo rinnovo, il permesso per lavoro e quello per motivi familiari, siano rinnovati per tre anni anziché due, al fine di facilitare il lavoro delle Questure e snellire i procedimenti.
Art. 5 – lavoro agricolo e contrasto alle agromafie
Ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di assegnazione dei lavoratori agricoli ma che non sono rientrati nelle quote, è consentito di ottenere con priorità, nei successivi decreti flussi del triennio, l’assegnazione dei lavoratori richiesti, senza necessità di ripresentare tutta la documentazione.
Viene inoltre rafforzato il ruolo dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti alimentari, per proteggere il mercato nazionale dalle attività di contraffazione e dalla criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi immigratori irregolari. I funzionari dell’Ispettorato saranno considerati, a tutti gli effetti, ufficiali di polizia giudiziaria, mentre gli assistenti e gli operatori diventeranno agenti di polizia giudiziaria.
Art. 8 – disposizioni penali
Il nuovo decreto legge introduce il nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, che prevede gravi pene:
- da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone;
- da 15 a 24 anni per morte di una persona;
- da 20 a 30 anni per la morte di più persone.
Art. 9 – espulsioni e ricorsi
L’articolo elimina la necessità di convalida del giudice di pace per l’esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.