Decreto Milleproroghe 2023. Conversione in legge

Decreto Milleproroghe 2023. Conversione in legge

Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito dalla legge n. 14 del 24-2-2023 (GU n. 49 del 27-2-2023)

È stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 198-22 il c.d. Decreto Milleproroghe. Di seguito, le principali novità sui termini in materie di lavoro e in particolare quella sulla proroga al tutto il 2023 del Fondo Nuove Competenze

Somministrazione

È prorogata di un anno (fino al 30-6-2025) la norma contenuta nell’articolo 31 comma 1 del Dlgs 81/2015 relativa alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione. In questo caso l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

La norma era stata introdotta in sede di conversione del Dl 104/2020 e più volte prorogata.


Le novità sul lavoro agile

L’articolo 9 comma 4ter prevede, per i lavoratori fragili, sia pubblici che privati, affetti da patologie e condizioni individuate dal Decreto 4 febbraio 2021 (tra cui immunodeficienze, patologie oncologiche, pazienti che hanno avuto trapianti), la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

In questi casi il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche adibendo il lavoratore ad una diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, sempre però nel rispetto della contrattazione di categoria.


Il comma 5ter interviene invece ripristinando, seppur temporaneamente, il diritto al lavoro agile in modalità semplificata per i lavoratori del settore privato e genitori di figli fino a 14 anni; tale prerogativa è consentita fino al 30 giugno 2023.

Come in precedenza, l’esercizio di tale diritto è correlato alla presenza di condizioni specifiche e cioè:

  • che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
  • che non vi sia un genitore non lavoratore.


Isopensione

L’isopensione è una formula che consente, in caso di eccedenza di personale ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, di concordare con le Ooss piani di incentivi all'esodo dei lavoratori più anziani con pagamento all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La norma in origine prevedeva che i lavoratori destinatari della misura dovessero raggiungere la pensione nei 4 anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Questo ambito temporale era stato ampliato a 7 anni per il periodo 2018-2023, ora è stato ulteriormente prorogato al 31-12-2026.


Integrazione dei disabili

Il programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità predisposto dallo specifico Osservatorio avrà durata triennale e non biennale (articolo 3 comma 5 lettera b) Legge 18/2009).


Lavoro sportivo

L’articolo 16 del Milleproroghe introduce il comma 1bis all’articolo 51 del Dlgs 36/2021 che riportiamo di seguito.

1-bis. Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000.

A una prima lettura l’articolo suscita perplessità in quanto l’esclusione dalla base imponibile dei compensi fino a 15.000 euro è già stabilita dal citato articolo 36.

Riteniamo che la norma si sia resa necessaria per effetto dello slittamento dell’entrata in vigore della riforma all’1-7-2023. Una norma fiscale che opera per una sola parte dell’anno è ingestibile.

La valutazione dei compensi erogati agli sportivi dilettanti ai fini dell’esenzione fiscale fino a 15.000 euro dovrà quindi riguardare l’intero anno 2023.

Vista la complessità del tema, sarà necessario attendere i chiarimenti del Ministero o dell’Agenzia delle entrate che speriamo siano emanati tempestivamente.


Fondo nuove competenze

L’articolo 22quater ha esteso al 2023 la possibilità da parte del Fondo Nuove Competenze di finanziare accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati alla realizzazione di percorsi di formazione professionale, stabilendo la possibilità per le imprese di accedere al Fondo Nuove Competenze anche in presenza di accordi collettivi di secondo livello sottoscritti entro il 2023, e non più come prima fino al 31 dicembre 2022.

In concomitanza alla pubblicazione in G.U del Milleproroghe, ANPAL ha emanato il decreto n. 31 del 24-2- 2023 (consulta qui) rifinanziando il Fondo per un importo pari a 180 milioni di euro.

Vengono pertanto riaperti i termini di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro, che avranno quindi tempo fino al 27 marzo 2023, data fissata in considerazione delle tempistiche legate all’ammissibilità delle spese e ai tempi di realizzazione dei progetti.