Proroga entrata in vigore della Riforma del lavoro sportivo
L’entrata in vigore del Dlgs 36/2021 - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo – è spostata dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023.
Procedura di richiesta assunzione lavoratori stranieri attraverso le quote annuali
Nell’ambito delle richieste assunzione lavoratori stranieri attraverso le quote annuali, è prorogata per il 2023 la delega contenuta nell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999
- ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979
- alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato
di verificare alcuni requisiti in merito alla documentazione prodotta dal datore di lavoro per il rilascio del nulla osta da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione.
Proroga per i Fondi Bilaterali che erogano assegno integrativo salariale (Dlgs 148/2015)
È prorogata dal 31-12-2022 al 30-6-2023 il termine entro il quale i Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà, devono adeguare i propri regolamenti alle nuove norme introdotte dalla riforma del 2022 (Legge 234/2021). La norma riguarda in particolare il numero minimo di dipendenti per l’iscrizione ai fondi (che dall’1-1-2022 è stato abbassato a uno).
Ricordiamo che dall’1-1-2022 i datori di lavoro dei settori soggetti ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, in attesa dell’adeguamento dei rispettivi regolamenti, saranno soggetti al Fis.
Dalla data di adeguamento dei singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà questi datori di lavoro rientreranno nell'ambito di applicazione del Fondo di settore e non saranno più soggetti alla disciplina del FIS.
Cinque per mille alle Onlus
Le disposizioni sul 5 per mille per le Onlus iscritte alla specifica anagrafe sono spostate al 3° anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore (Runts) (in precedenza al 2° anno).
Le stesse Organizzazioni continuano a essere destinatarie della quota del 5 per mille con le attuali modalità fino al 31-12-2023 (in precedenza 31-12-2022) (articolo 9 comma 6 Dlgs 228/2021)