CCNL Consumo. Chiarimenti sull’applicazione dell’una tantum

CCNL Consumo. Chiarimenti sull’applicazione dell’una tantum

In questo articolo si forniscono ulteriori indicazioni operative sull’accordo firmato il 12 dicembre scorso per l’erogazione ai dipendenti di cooperative che applicano il Ccnl Consumo di un importo una tantum in due rate gennaio - marzo 2023 e un acconto sui futuri aumenti contrattuali da aprile 2023.

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mercoledì 18 gennaio 2023

Dopo aver dato nel n. 29/22 di questa Newsletter notizia del protocollo straordinario 12 dicembre 2022 tra Ancc Coop, Confcooperative Consumo e Utenza, Agci Agrital, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil, si forniscono ulteriori indicazioni per la corresponsione dell’una tantum e dell’acconto sui futuri aumenti contrattuali.

 

Una Tantum

In primo luogo, l’una tantum andrà erogata ai lavoratori in forza alle rispettive scadenze (come specificato nel Protocollo). Facendo un esempio

  1. il lavoratore, in forza alla data di sottoscrizione del Protocollo, presente a gennaio o febbraio e non a marzo avrà diritto alla prima tranche di una tantum.
  2. il lavoratore, in forza alla data di sottoscrizione del Protocollo, presente a marzo avrà diritto ad entrambe le tranche di una tantum

In base ad un consolidato orientamento da parte dell’Agenzia dell’Entrate, gli importi dell’una tantum potranno essere assoggettati a tassazione separata.

L’una tantum potrà essere imputata nel bilancio 2022 piuttosto che in quello 2023 risulta una scelta che la cooperativa può fare liberamente.

L’una tantum andrà riconosciuta come stabilisce il Protocollo pro quota in rapporto ai mesi di anzianità maturata nel triennio considerando come trentaseiesimo anche quelle frazioni di mese superiori a 15 giorni.

 

Acconto sui futuri aumenti

L’aumento a titolo di acconto decorre dal mese di aprile senza alcuna condizione e, quindi, anche in favore di lavoratori assunti in un momento successivo al 12 dicembre 2022 che dovranno essere ovviamente in forza al momento dell’erogazione.