Fondo di Integrazione salariale (FIS)
Al 31 dicembre 2022 è cessato il periodo transitorio che ha visto il versamento del contributo di finanziamento del F.I.S. in misura ridotta in relazione alle fasce di dimensioni aziendali, secondo il seguente schema:
- 0,15% per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti;
- 0,55% per i datori di lavoro con più di 5 fino a 15 dipendenti;
- 0,69% per i datori di lavoro oltre 15 dipendenti;
- 0,24% per le Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti.
A decorrere dal 1.1.2023, la riforma degli ammortizzatori sociali entra a regime e il contributo FIS è stabilito in misura pari allo 0,50% per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e allo 0,80% per coloro che hanno più di 5 dipendenti nel semestre precedente. In tutti i casi, la contribuzione è ripartita in due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del dipendente.
Dimensione Aliquota FIS totale Carico datore di lavoro Carico lavoratore
Fino a 5 dipendenti 0,50% 0,333% 0,167%
Con più di 5 dipendenti 0,80% 0,533% 0,267%
Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
La legge di bilancio 2022, nell'estendere la CIGS ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, aveva previsto la riduzione del contributo dalla misura ordinaria dello 0,90% (di cui lo 0,30% a carico del dipendente) allo 0,27% (di cui lo 0,09% a carico del lavoratore) per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, ai quali era stato esteso il contributo FIS dal 1.1.2022.
A decorrere dal 1.1.2023 anche questa agevolazione viene meno e il contributo CIGS è dovuto nella misura ordinaria dello 0,90%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, da parte di tutti i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo.
Aliquota CIGS totale Carico datore di lavoro Carico lavoratore
Tutti i datori di lavoro
destinatari della CIGS 0,90% 0,60% 0,30%