Giurisprudenza del lavoro

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mercoledì 18 gennaio 2023

Il certificato medico (non troppo) tardivo giustifica comunque l’assenza

Corte di Cassazione, sentenza 10 novembre 2022, n. 33134

 

Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa per essere rimasto assente dal servizio dal 21 al 26 luglio 2017, trasmettendo al datore di lavoro il certificato medico a giustificazione dell’assenza solo il successivo 28 luglio, in violazione dell’art. 60 CCNL abbigliamento industria, il quale prescrive la trasmissione del certificato non oltre i tre giorni dall’inizio dell’assenza. Tribunale e Corte d’appello avevano dichiarato l’illegittimità del provvedimento espulsivo, evidenziando come il CCNL disciplini diversamente l’ipotesi in cui l’assenza rimanga del tutto priva di giustificazione e l’ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui l’assenza venga giustificata tardivamente, sanzionando solo la prima con il licenziamento e riservando invece alla seconda la sanzione meramente conservativa della multa. La Cassazione, nel confermare l’interpretazione dei giudici di merito, precisa (in ordine all’ulteriore motivo di ricorso che censurava la retroattività del certificato medico) che la giustificazione retroattiva dell’assenza, per poter essere considerata solo tardiva e non del tutto mancante, deve necessariamente essere prossima all’evento, in quanto l’accertamento del medico di fiducia non può sopravvenire a distanza di lungo tempo. Nel caso esaminato, la Corte conferma che ricorre la meno grave ipotesi della giustificazione tardiva, in base alle corrette valutazioni dei giudici di merito.

 

Lavoro straordinario per il personale direttivo

Tribunale di Firenze. Sentenza 13 luglio 2022

 

I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante, in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psicofisica. In simile eventualità il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno biologico, qualora sia provato il nesso di causalità tra il lavoro usurante e le affezioni psicologiche da esso scaturenti.

La vicenda esaminata dalla sentenza in commento riguarda la posizione di un quadro, il quale rivendica il superamento dei criteri di ragionevolezza nell’espletamento del proprio lavoro, in ragione di un supplemento di ben 60 ore mensili. Il lavoratore reclama il diritto al compenso per le ore di lavoro straordinario che, per la particolare gravosità e la natura usurante della prestazione lavorativa, eccedono il limite della ragionevolezza, come enunciato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

 

La legittimità della sospensione della lavoratrice no vax

Corte di appello di Bologna 12 maggio 2022

 

La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dall'articolo 4 d.l. n. 44/2021 costituisce una tipica forma di sospensione ex lege del rapporto di lavoro. Essa non ha però efficacia esclusiva, residuando pur sempre a favore del datore di lavoro una più generale possibilità di sospensione derivantegli dai principi generali dell'ordinamento ed in ogni caso correlata agli obblighi sullo stesso incombenti ex articolo 2087 codice civile: in questo senso è dunque legittima la sospensione di una lavoratrice no vax operante presso una residenza per anziani, ancorché tale provvedimento non sia stato disposto secondo le procedure previste da detta norma ma sia stata unicamente prescritta dal medico competente per esigenze di sicurezza e di integrità dei lavoratori e degli ospiti della stessa residenza.