Assunzione di lavoratrici con svantaggio occupazionale (comma 232)
La norma contiene la proroga per tutto il 2023 dell’esonero previsto dall’articolo 1 comma 16 della Legge 178/2020 che ha previsto lo sgravio pari al 100% con un limite massimo portato a 8.000 euro annui (fino al 31.12.2022 era pari a 6.000 euro).
Riepiloghiamo le altre caratteristiche dell’agevolazione.
L’esonero sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato (12 mesi), a tempo indeterminato (18 mesi), nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato (massimo 18 mesi), effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Se ricorrono le condizioni suesposte della lavoratrice, l’esonero spetta:
- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
- per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
Terza importante condizione è che queste assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Per le dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno
Assunzione di percettori reddito di cittadinanza (commi 294-296)
Per l’anno 2023, è istituito un ulteriore esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono percettori del reddito di cittadinanza (esclusi i rapporti di lavoro domestico).
L’assunzione deve essere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (si deve ritenere anche a tempo parziale).
L’esonero ha durata massima di 12 mesi ed è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi, come di consueto, premi e contributi Inail) nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (666,67 mensili).
L’esonero spetta anche in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (sempre se questo avviene nell’anno 2023).
Il nuovo esonero è alternativo a quello di cui all'articolo 8 del Dl 4/2019. Si deve quindi ritenere che il datore di lavoro possa scegliere quale beneficio utilizzare.
Occorre ricordare che lo sgravio ex articolo 8 è sempre del 100% dei contributi, di importo più elevato (780 euro al mese) e di durata potenzialmente superiore (si tratta della differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del reddito di cittadinanza con un minimo di 5) ma è subordinato a un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.
Assunzione di lavoratori under 36 (comma 297)
Lo sgravio per favorire l’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1 comma 10 della Legge 178/2020 (che sarebbe scaduto il 31-12-2022) è stato prorogato al 31-12-2023.
Conseguentemente l’esonero è riconosciuto
- per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate nel 2023
- con un limite massimo di 8.000 euro annui (fino al 31.12.22 era di 6.000 euro) riparametrati e applicati su base mensile
- a condizione che i lavoratori non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’esonero spetta:
- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche);
- per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Vale la pena ricordare che, per il biennio 2020-2021, l’agevolazione è risultata applicabile per le assunzioni/trasformazioni effettuate fino al 30 giugno mancando ancora, per il periodo dall’ 1-7-2022 fino al 31-12-2022, l’autorizzazione dalla Commissione europea che probabilmente arriverà sotto l’ombrello del nuovo regime temporaneo (Temporary Crisis Framework) che ha sostituito il Temporary Framework in vigore fino al 30 giugno 2022.