Esonero contributivo quota IVS a carico dipendente

Esonero contributivo quota IVS a carico dipendente

La Legge di bilancio (comma 281) interviene anche sullo sgravio dei contributi Ivs a carico dei lavoratori dipendenti con una doppia operazione: il beneficio è prorogato al 31-12-2023 e viene diversificato secondo due classi reddituali nelle quali è stata divisa la platea dei beneficiari.

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lunedì 9 gennaio 2023

L’esonero previsto dalla Legge di bilancio 2022 (comma 121) sarà di 3 punti percentuali per redditi fino a 1.923 euro mensili (25.000 euro su base annua). Rimane invece al 2% per redditi fino 2.692 euro mensili (35.000 euro su base annua). L’esonero opera anche (e solo) sul rateo di tredicesima.

Rispetto al 2022 è stato concesso un ulteriore punto di sgravio per i redditi fino a 1.923 euro mensili.

Ricordiamo che l’esonero, pur con diverse modalità, opera dal 2022 e dal punto di vista operativo, nel 2023, si potrà operare in continuità, fatta salva la modifica di limiti di reddito e percentuali di sgravio.

 

Tabella - Esonero contributivo IVS dal 1.1.2023 al 31.12.2023

 

Reddito mensile (*)

Esonero contributivo

Aliquota IVS effettiva (*)

Fino a 1.923 euro

3 %

6,19%

Da 1.924 a 2.692 euro

2 %

7,19%

Oltre 2.692 euro

Nessuno

9,19%

 

(*) non tiene ovviamente conto di eventuali ulteriori aliquote c/dipendente, quali le quote a finanziamento degli ammortizzatori sociali (FIS, CIGS).

 

Vale la pena evidenziare che questa agevolazione fa venire meno una parte dell’onere deducibile, derivante dai contributi obbligatori Inps non trattenuti, che abbatte l’imponibile fiscale. Conseguentemente, se da un lato il netto in busta paga aumenta in virtù della riduzione della trattenuta previdenziale, dall’altro l’aumento dell’imponibile fiscale determina un incremento della tassazione, riducendo in parte il beneficio.