Il citato comma 182 della Legge di Stabilità 2016 prevede, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 5% (fino al 31.12.22 era il 10%)
- sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione la cui individuazione e quantificazione è stabilita in appositi accordi sindacali di II livello (contratti territoriali o accordi aziendali) depositati in modalità telematica sul sito del Ministero del Lavoro;
- sui ristorni erogati ai soci lavoratori di cooperative nella misura in cui la loro realizzazione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e a condizione che il verbale con il quale l’assemblea dei soci ne ha deliberato la distribuzione sia depositato in modalità telematica sul sito del Ministero del Lavoro;
- sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,
entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.
Va precisato che la nuova aliquota si applica, secondo il principio di cassa, ai premi pagati dal 1.1.2023 anche se relativi all’anno 2022 o ad anni precedenti.