Diritto al lavoro agile per lavoratori fragili. Proroga al 31 marzo 2023.

Diritto al lavoro agile per lavoratori fragili. Proroga al 31 marzo 2023.

Con il comma 306 viene prevista la proroga fino al 31-3-2023 del diritto all’acceso al lavoro in modalità agile per le persone fragili. Destinatari del provvedimento sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Dm 4-2-2022.

[EasyDNNnews:IfExists:Event]

[EasyDNNnewsLocalizedText:Eventdate]:

[EasyDNNnews:EventDate]

[EasyDNNnewsLocalizedText:ExportEvent]

[EasyDNNnews:EndIf:Event]
[EasyDNNnews:Categories]
lunedì 9 gennaio 2023

Il provvedimento ricalca quelli precedenti: il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2022, invece, non è più prevista, in caso di impossibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile, la possibilità di svolgere, in alternativa, specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

L'esistenza delle patologie e delle condizioni che consentono di accedere al lavoro agile è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

 

Elenco patologie croniche e lavoro agile (Dm 4-2-2022 - Articolo 1)

Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale:

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
  • attesa di trapianto d'organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico;

a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica;
  • fibrillazione atriale;
  • scompenso cardiaco;
  • ictus;
  • diabete mellito;
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  • epatite cronica;
  • obesità;

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

  • età >60 anni;
  • condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa.

 

Comunicazione fino al 31.01.2023 ancora con procedura semplificata.

Con Notizia del 31 dicembre 2022, il Ministero del Lavoro ha precisato che fino al 31 gennaio 2023 le comunicazioni obbligatorie di lavoro agile relative ai soggetti fragili, la cui durata comunque non ecceda il 31 marzo p.v., dovranno essere trasmesse mediante l'applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, nominato "Smart working semplificato".

Viceversa, per le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/2023 al 31/03/2023 dovrà essere utilizzata la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però "Lavoro agile", applicativo valido anche per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria.

 

Fine del diritto allo smart working per i lavoratori con figli under 14

Per le altre categorie di lavoratori dal 1° gennaio lo smart working ritorna alle regole vigenti prima della pandemia con la necessità di stipulare un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente.

La categoria maggiormente colpita da questo cambiamento è quella dei genitori con figli di età fino ai 14 anni che assegnava il diritto a svolgere il lavoro agile, a condizione che sia compatibile con l’organizzazione aziendale.

I datori di lavoro dovranno anche tenere conto dei criteri previsti dal decreto legislativo 105/2022 che, nel regolare le misure di conciliazione tra vita e lavoro, stabilisce alcune misure di favore per chi ha figli piccoli. In primo luogo, il decreto impone ai datori di lavoro di dare priorità alle richieste di smart working avanzate da chi ha figli fino a 12 anni o disabili, dai lavoratori disabili o che si prendono cura di altri familiari che hanno bisogno di assistenza.