Modifiche al contratto di prestazione occasionale. Nuovo contratto di lavoro subordinato occasionale in agricoltura

Modifiche al contratto di prestazione occasionale. Nuovo contratto di lavoro subordinato occasionale in agricoltura

Il lavoro occasionale subordinato (gli ex voucher ora rientranti nella sigla PrestO) subisce tre significativi  interventi di modifica. I primi due ampliano l’applicazione del lavoro occasionale, il terzo crea, di fatto, una nuova e distinta tipologia contrattuale per il settore agricolo.

[EasyDNNnews:IfExists:Event]

[EasyDNNnewsLocalizedText:Eventdate]:

[EasyDNNnews:EventDate]

[EasyDNNnewsLocalizedText:ExportEvent]

[EasyDNNnews:EndIf:Event]
[EasyDNNnews:Categories]
lunedì 9 gennaio 2023

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto (di lavoro subordinato) mediante il quale un utilizzatore,  (soggetti diversi dalle persone fisiche e non pubblica amministrazione), acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo, alle condizioni e con le modalità stabiliti dall’articolo stesso. È regolato dall’art. 54-bis del Decreto Legge  n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Non deve essere confuso con la prestazione di lavoro autonomo occasionale che rientra nella disciplina dei contratti d’opera ai sensi dell’art. 2222 del codice civile e dal punto di vista fiscale nell’articolo 67 comma 1 lettera l del TUIR.

 

Innalzamento della soglia reddituale per i datori di lavoro

Dal 1° gennaio 2023 ciascun utilizzatore potrà acquisire, nel corso di un anno civile, prestazioni di lavoro occasionale, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché a 5.000 euro, come finora).

Restano fermi invece gli altri limiti:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

 

Viene inserito anche il comma 1-bis che consente di applicare le soglie suindicate anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

 

Innalzamento della dimensione occupazionale massima del datore di lavoro

Dal 1.1.23 è innalzata a dieci lavoratori (fino al 31.12.22 erano cinque) la soglia dimensionale massima dei datori di lavoro che possono stipulare contratti di prestazione occasionale. Detta soglia è ora applicata anche alle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo (in precedenza la soglia era di 8 lavoratori).

 

Prestazione di lavoro occasionale subordinato in agricoltura

Il legislatore, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, pone in essere ampie modifiche all’art. 54-bis del Decreto Legge 50/2017 (la norma che ha istituito le PrestO) al fine di creare una disciplina a se stante per le prestazioni occasionali di lavoro subordinato rese a favore delle imprese agricole.

Va precisato però che tale disciplina è però temporanea perché valevole solo per il biennio 2023 – 2024.

 

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite

  • ad attività di natura stagionale
  • di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

 

Non sono citate le cooperative di trasformazione inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984 che peraltro svolgono attività stagionali. In attesa di un chiarimento Inps, riteniamo che anche queste imprese siano destinatarie della norma.

 

Tali prestazioni possono essere effettuate solo da:

  1. persone disoccupate ex art. 19 del dlgs n.150/2015, nonché percettori di NASpI o di DIS-COLL o di reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  2. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  3. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  4. detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

 

Inoltre, la prestazione occasionale è possibile

  • per i pensionati, sempre
  • per le altre categorie (disoccupati e cassaintegrati, giovani under 25 studenti, detenuti e semiliberi) solo se  non hanno avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti (a meno che non si sia trattato della nuova prestazione occasionale in questione)

 

Ad esempio,

  • uno studente con meno di 25 anni può essere assunto con modalità di lavoro temporaneo soltanto se nei tre anni precedenti non ha svolto attività lavorativa in agricoltura (a meno che non si sia trattato di prestazioni  occasionali come disciplinate dall’1.1.23)
  • Un lavoratore che è andato in pensione il 31-12-2022, può essere assunto con lavoro occasionale agricolo già nel 2023.

 

Di seguito analizziamo le altre regole a cui soggiace questo contratto.

Attestazione della condizione soggettiva del lavoratore. Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

 

Comunicazione obbligatoria preventiva all’inizio del rapporto di lavoro. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria (verosimilmente Unilav). Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.

 

Condizionalità. L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Determinazione del compenso. Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste per gli altri lavoratori subordinati (leggi: sistemi di pagamento tracciabili).

 

Trattamento fiscale e previdenziale del compenso. Per il lavoratore il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale (ma non previdenziale), non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Gestione del Libro Unico. L’iscrizione nel libro unico dei prestatori di lavoro occasionale in agricoltura può avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, ma sempre con modalità tracciabili.

 

Informativa al lavoratore. L’informativa al lavoratore di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (come modificato dal Dlgs 104/22) è stata notevolmente semplificata, si intende infatti soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego.

 

Contribuzione Inps e premio Inail a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro effettua all’Inps il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata per i territori svantaggiati (ricordiamo che per questi territori vige uno sgravio del 68%), entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall’Inps e dall’Inail, d’intesa tra loro.

 

Sanzioni. In caso di superamento del limite di durata (45 giorni effettivi), il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (non è specificato se dal superamento, come sembra dalla lettura della norma, o fin dall’origine).

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione:

  • in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione obbligatoria ovvero
  • in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli per cui è consentito il ricorso alla prestazione di lavoro occasionale in agricoltura, salvo questa violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore

Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.