Novità in materia di congedo parentale

Novità in materia di congedo parentale

La Legge di Bilancio prevede l’aumento all’80% (in luogo del normale 30%) per la durata massima di un mese dell’indennità prevista per i lavoratori che si astengono dal lavoro per il congedo parentale, al termine del congedo di maternità obbligatorio.

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lunedì 9 gennaio 2023

Con questa norma la Legge di Bilancio è intervenuta sull’articolo 34, comma 1, del T.U. Maternità e Paternità (Dlgs. 151/2001) che retribuisce il congedo parentale al 30% per questi periodi:

  • tre mesi a ciascun genitore (diritto non trasferibile all'altro genitore);
  • un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori;
  • nove mesi, in presenza di un solo genitore o se l'affidamento del minore è esclusivo di un genitore.

 

E’ ora previsto un incremento all’80% della misura dell’indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione,

  • in alternativa tra i genitori,
  • per la durata massima di un mese (poiché i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata, anche per un complesso di periodi, purché non superiori ad un mese),
  • da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.

 

L’aumento dell’indennità riguarda unicamente le lavoratrici che terminano di usufruire del congedo di maternità obbligatorio ex Dlgs. 151/2001 successivamente al 31-12-2022 ed entro il 6° anno di vita del bambino (oppure entro il 6° anno dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento).