Con questa norma la Legge di Bilancio è intervenuta sull’articolo 34, comma 1, del T.U. Maternità e Paternità (Dlgs. 151/2001) che retribuisce il congedo parentale al 30% per questi periodi:
- tre mesi a ciascun genitore (diritto non trasferibile all'altro genitore);
- un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori;
- nove mesi, in presenza di un solo genitore o se l'affidamento del minore è esclusivo di un genitore.
E’ ora previsto un incremento all’80% della misura dell’indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione,
- in alternativa tra i genitori,
- per la durata massima di un mese (poiché i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata, anche per un complesso di periodi, purché non superiori ad un mese),
- da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.
L’aumento dell’indennità riguarda unicamente le lavoratrici che terminano di usufruire del congedo di maternità obbligatorio ex Dlgs. 151/2001 successivamente al 31-12-2022 ed entro il 6° anno di vita del bambino (oppure entro il 6° anno dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento).