Interventi sulle pensioni

Interventi sulle pensioni

La Manovra 2023 è intervenuta anche in materia pensionistica introducendo la cosiddetta “Quota 103” definita “Pensione anticipata flessibile” con un collegato incentivo alla permanenza al lavoro, prorogando l’Ape sociale e, con alcune modifiche nei parametri, la cosiddetta “Opzione donna”.

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lunedì 9 gennaio 2023

Pensione anticipata flessibile (Quota 103)

La normativa di riferimento resta il Dl 4/2019. La pensione anticipata flessibile (paf) è la nuova versione di quota 100 (del 2019) e di quota 102 (del 2022). Per il 2023 la quota è 103 anche se, come negli anni passati, va detto che il termine “quota” è equivoco in quanto siamo di fronte a due requisiti, anagrafico e contributivo, che devono coesistere.

 

In via sperimentale per il 2023 gli iscritti

  • all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago)
  • alle forme esclusive e sostitutive, gestite dall'Inps
  • alla gestione separata

possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il diritto deve essere conseguito entro il 31-12-2023, ma, come negli anni passati, può essere esercitato anche successivamente.

Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo per tutto il periodo di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe ai sensi del Dl 201/2011.

La nuova pensione anticipata è quindi rivolta a chi avrà un trattamento medio-basso (la pensione minima 2022 e circa 525 euro, nel 2023 sarà intorno ai 570) o che accetterà una penalizzazione più o meno elevata.

 

Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali interessate al provvedimento, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'Inps.

La paf, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Si tratta di una conferma delle analoghe disposizioni vigenti fino al 2022.

Il diritto alla percezione della paf decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. In caso di maturazione degli stessi entro il 31-12-2022, il diritto al trattamento pensionistico decorre dall’1-4- 2023.

 

 

Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori

Parallelamente alla “Quota 103”, la Legge di bilancio introduce uno strumento per trattenere al lavoro i dipendenti che hanno maturato i requisiti per l’accesso alla “pensione anticipata flessibile”.

Accettando di rimanere in servizio, questi lavoratori possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria Ivs.

Le conseguenze sono

  • la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale (pari al 9,19%,  8,84% in agricoltura, della retribuzione), qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore (al quale però verrà tassata);
  • per il datore di lavoro cessa ogni obbligo di versamento contributivo Ivs (oltre il 23% della retribuzione) a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

 

Un decreto Lavoro-Mef definirà le modalità di attuazione.

 

Ape sociale

La possibilità di accesso all’Ape sociale (articolo 1, comma 179, Legge 232/2016) è stata prorogata al 31-12-2023.

 

Opzione donna

Le norme relative alla cosiddetta “Opzione donna” sono state prorogate anche per l’anno 2023, ma con notevoli modifiche.

Il trattamento pensionistico spetta alle lavoratrici che entro il 31-12-2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  2. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  3. sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per le lavoratrici di cui alla lettera c) il requisito anagrafico è comunque di 58 anni a prescindere dal numero di figli.

 

Ricordiamo che la normativa per il 2022 prevedeva la possibilità di utilizzare questa facoltà per le donne che al 31-12-2021 avevano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti e di 59 per quelle autonome.