La disposizione in esame è rivolta ai dipendenti delle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità ai dipendenti con reddito fino a 50.000 euro, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.
Inoltre le mance non sono imponibili ai fini contributivi e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’importo soggetto a imposta sostitutiva del 5% deve essere comunque considerato qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.
L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta ed è soggetta alle ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
In merito alla norma, sono necessarie alcune considerazioni.
- Per i settori diversi da quelli indicati nel comma 48, nel 2023 continuano ad applicarsi le norme ordinarie (piena imponibilità fiscale e previdenziale).
- I riferimenti al reddito annuo renderanno necessaria una valutazione, più probabilmente un conguaglio, a fine anno.
- Dovrà essere chiarito se al superamento del limite del 25% del reddito sono imponibili soltanto le mance eccedenti il limite stesso o l’intero importo percepito.
- Dovrà anche essere chiarito se il limite di reddito di 50.000 euro è frazionabile (in caso di rapporti inferiori all’anno) e se è riferito al rapporto di lavoro durante il quale sono state percepite le mance (ipotesi più logica e senz’altro auspicabile) o a tutti i rapporti di lavoro.
In tabella una sintetica comparazione sul trattamento delle mance
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- Fino al 31-12-2022
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- Dall’1-1-2023
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Settori (*)
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Tutti
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Ricettivo e somministrazione di bevande e alimenti
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Irpef
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Piena imponibilità
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Imponibile 5% delle mance percepite
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Contributi
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Piena imponibilità
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Esente
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Condizioni
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Lavoro dipendente
Lavoratori con reddito fino a 50000 euro annui
Massimo 25% del reddito
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Tfr
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Computabili in base a norme ordinarie
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Non computabili
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(*) Negli altri settori continuano ad applicarsi le disposizioni ordinarie (colonna 1)
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Ad esempio: lavoratore con reddito nell’anno 2023 di 30.000 euro, può accedere al beneficio per mance fino al massimo di 7.500 euro sul quale l’Irpef (sostitutiva) lorda sarà pari a 375 euro.