Detassazione delle mance per i settori recettivo e della somministrazione alimenti e bevande

Detassazione delle mance per i settori recettivo e della somministrazione alimenti e bevande

Con la Legge di Bilancio si prevede che le mance riversate a favore di lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande costituiscano reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia, siano soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%.

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lunedì 9 gennaio 2023

La disposizione in esame è rivolta ai dipendenti delle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità ai dipendenti  con reddito fino a 50.000 euro, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Inoltre le mance non sono imponibili ai fini contributivi e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

L’importo soggetto a imposta sostitutiva del 5% deve essere comunque considerato qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta ed è soggetta alle ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

 

In merito alla norma, sono necessarie alcune considerazioni.

  • Per i settori diversi da quelli indicati nel comma 48, nel 2023 continuano ad applicarsi le norme ordinarie (piena imponibilità fiscale e previdenziale).
  • I riferimenti al reddito annuo renderanno necessaria una valutazione, più probabilmente un conguaglio, a fine anno.
  • Dovrà essere chiarito se al superamento del limite del 25% del reddito sono imponibili soltanto le mance eccedenti il limite stesso o l’intero importo percepito.
  • Dovrà anche essere chiarito se il limite di reddito di 50.000 euro è frazionabile (in caso di rapporti inferiori all’anno) e se è riferito al rapporto di lavoro durante il quale sono state percepite le mance (ipotesi più logica e senz’altro auspicabile) o a tutti i rapporti di lavoro.

 

In tabella una sintetica comparazione sul trattamento delle mance

 

 

  1. Fino al 31-12-2022
  1. Dall’1-1-2023

Settori (*)

Tutti

Ricettivo e somministrazione di bevande e alimenti

Irpef

Piena imponibilità

Imponibile 5% delle mance percepite

Contributi

Piena imponibilità

Esente

Condizioni

 

Lavoro dipendente

Lavoratori con reddito fino a 50000 euro annui

Massimo 25% del reddito

Tfr

Computabili in base a norme ordinarie

Non computabili

(*) Negli altri settori continuano ad applicarsi le disposizioni ordinarie (colonna 1)

 

Ad esempio: lavoratore con reddito nell’anno 2023 di 30.000 euro, può accedere al beneficio per mance fino al massimo di 7.500 euro sul quale l’Irpef (sostitutiva) lorda sarà pari a 375 euro.