Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito il Documento “Norme di comportamento dell’organo di controllo negli enti del Terzo Settore”. Si ricorda, infatti, che gli Enti del Terzo Settore retti in forma di associazione che superano i limiti dimensionali previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore nonché tutti gli ETS retti in forma di fondazione che si iscriveranno nel RUNTS sono tenuti a nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, con la presenza di almeno un componente scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.c.. Inoltre le associazioni e le fondazioni che superano i limiti dimensionali dell’art. 31 sono tenuti alla nomina del soggetto incaricato della revisione legale e che tale funzione può essere svolta dall’organo di controllo nel caso in cui tutti i componenti siano iscritti nell’apposito Registro dei revisori legali.