Conguaglio di fine anno e fringe benefit. Procedure distinte per Irpef e contributi INPS

Conguaglio di fine anno e fringe benefit. Procedure distinte per Irpef e contributi INPS

Quest’anno, le operazioni fiscali e previdenziali di conguaglio assumono particolare rilevanza per effetto dell’innalzamento della quota di esenzione dei fringe benefits a 3.000 euro e la loro estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

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martedì 27 dicembre 2022

L’avvicendarsi di norme che hanno progressivamente innalzato la soglia di esenzione dell’art. 51 co. 3 del Tuir può aver determinato che i datori di lavoro abbiano operato e versato

  • le ritenute Irpef e Inps
  • i contributi previdenziali a carico dell’azienda

 

quando ancora la soglia di esenzione era fissata a 258,23 euro, oppure in vigenza del successivo aumento a 600 euro.

Per quanto riguardo il conguaglio fiscale la procedura di verifica e calcolo che i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a effettuare è ben nota:

  • da un lato, le ritenute effettuate sulle somme e i valori corrisposti durante l’anno (o più correttamente entro il 12 gennaio 2023 se le somme si riferiscono al 2022);
  • dall’altro, l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme stesse, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti.

Se le ritenute effettuate dal datore di lavoro sono state maggiori rispetto all’Irpef effettivamente dovuta, si genererà un credito per il lavoratore, che verrà restituito.

Se invece è l’Irpef dovuta dal lavoratore ad essere maggiore delle ritenute effettuate, la differenza sarà trattenuta.

Per i fringe benefit, poiché il superamento della soglia di 3.000 euro determina l’assoggettamento a imposizione anche della parte di ammontare inferiore a tale limite, le situazioni che potranno generarsi sono due.

  1. Il datore di lavoro che ha riconosciuto al lavoratore un valore complessivo di fringe benefits non superiore a 3.000 euro:
  • dovrà restituire al lavoratore le ritenute eventualmente operate sui fringe benefits;
  • non sarà tenuto a sottoporre a ritenuta il valore complessivo dei fringe benefits qualora durante il corso dell’anno non le abbia applicate ritenute.

 

  1. Quando invece il valore complessivo dei fringe benefits risulti superiore al limite di 3.000 euro, il datore di lavoro dovrà verificare di avere operato tutte le ritenute durante l’anno; qualora dalla verifica risultasse che non ha operato alcuna ritenuta durante l’anno, dovrà sottoporre a tassazione l’intero valore dei fringe benefits.

 

Le operazioni di conguaglio previdenziale sono soggette a procedure più complesse perché non è consentita l’eventuale riduzione dell’imponibile previdenziale nella mensilità di dicembre ma è previsto un sistema di rettifica attraverso il flusso Uniemens.

Con  il messaggio n. 4616 del 2022, l’INPS fornisce le istruzioni e le modalità di compilazione del flusso Uniemens in relazione alle varie casistiche che possono presentarsi ai datori di lavoro che devono applicare le norme sulle soglie dei fringe benefit contenute nei decreti Aiuti bis e quarter.

Le operazioni di conguaglio possono determinare due situazioni opposte

  1. il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultano superiori al limite di 3.000 euro previsto dal decreto Aiuti quater  per il periodo d’imposta 2022: il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

 

  1. il valore dei fringe benefit erogati nei mesi precedenti e sottoposti a imposizione fiscale e previdenziale al momento del superamento della soglia ordinaria (258,23) o di quella fissata dal decreto Aiuti bis (600 euro) è inferiore alla soglia di 3.000 euro: il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata.

 

Per conoscere le procedure prescritte dall’INPS si rinvia alla lettura del suddetto messaggio anche cliccando sul seguente link: istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens