Denuncia disabili. Scadenza 31 gennaio 2023

Denuncia disabili. Scadenza 31 gennaio 2023

Entro il 31 gennaio 2023 deve essere inviato telematicamente il prospetto informativo relativo all’anno 2022 per la denuncia periodica dei lavoratori disabili ai sensi della legge 68/1999.

martedì 27 dicembre 2022

La finalità della denuncia è quella di condividere con l’ufficio collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.

 

Modalità di presentazione

L'articolo 40 comma 4 del Decreto Legge 112/2008 come convertito dalla Legge 133/2008 ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale, sia per i datori di lavoro privati che per la pubblica amministrazione.

Per le imprese con sede in Veneto, l’invio del Prospetto informativo va effettuato tramite la procedura presente sul sito ClicLavoro Veneto nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio. Per le imprese con sede in altra regione è opportuno verificare se è attiva una piattaforma regionale oppure se è previsto l’utilizzo della piattaforma del Min Lavoro (cliclavoro.it).

 

 

Contenuto del Prospetto Informativo

Dal  prospetto informativo devono risultare le seguenti informazioni:

  1.  il numero complessivo dei lavoratori dipendenti
  2.  il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva
  3.  i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili destinatari dei predetti obblighi

 

La mancanza anche di una sola di queste informazioni comporta  la sanzionabilità del datore di lavoro (Min lav nota 26 2009).

 

Insorgenza dell’obbligo di invio del prospetto

I soggetti obbligati ad inviare il prospetto sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupavano al 31 dicembre 2022 a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, rispetto al prospetto informatico presentato l'anno precedente.

  • Rimane fermo l’obbligo dell’invio, anche qualora non si verifichi la condizione precedente, in caso di compensazioni territoriali o infragruppo oppure qualora la base di computo relative alle categorie protette ex art 18 della legge 68 1999 sia pari ad almeno 50 dipendenti.

 

  • I datori con almeno 15 dipendenti al 31 dicembre 2022 devono inviare il prospetto se non l’hanno mai fatto in precedenza, oppure se la situazione è cambiata rispetto alla denuncia precedente, ad esempio per il passaggio dalla seconda alla prima fascia.

 

Sanzioni

Le aziende che non inviano il prospetto informativo nei termini sono sanzionate con una multa che aumenta per ogni giorno di ritardo: € 702,43 per il mancato adempimento e, per ogni giorno di ulteriore ritardo, € 34,02.

 

Quota di riserva

L’obbligo di inviare il prospetto in presenza delle condizioni richieste, interessa i datori di lavoro che impiegano complessivamente un numero di dipendenti

 

  • da 15 ai 35 sono obbligati ad assumere       un disabile
  • da 36 ai 50 devono assumere                       2 disabili
  • oltre i 50 devono riservare                             il 7% dei posti a favore dei disabili

 

La dimensione occupazionale riguarda i lavoratori computabili, così come descritto più avanti, valore che è diverso dai lavoratori in organico

 

Categorie protette

Devono anche essere riservati a favore delle categorie protette (art 18 L 68/1999)

  • 1 lavoratore protetto per le aziende da 51 a 150 dipendenti
  • 1% per le aziende oltre 150 dipendenti

 

Il prospetto va presentato anche se non si è obbligati alla quota di riserva per disabili, ma si è tenuti alla copertura in base all’art 18 della legge 68 1999

 

Lavoratori non computabili per la quota di riserva dell’art. 4 L. 68/1999

Non sono non computabili per il calcolo della quota di riserva:

  • lavoratori disabili occupati ai sensi della legge 68
  • soggetti di cui all’art 18 co. 2 legge 68 1999 nei limiti della percentuale prevista
  • lavoratori disabili occupati, non assunti per il tramite delle strutture del collocamento obbligatorio che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti;
  • soggetti divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro nel settore privato, a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale purché  l’inabilità non sia stata causata da inadempimento imputabile al datore di lavoro con riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 60%
  • soci di cooperative di produzione e lavoro
  • dirigenti
  • lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore
  • lavoratori assunti esclusivamente per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività
  • lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi
  • lavoratori dei cantieri e gli addetti al trasporto nelle imprese del settore edile
  • lavoratori acquisiti per passaggio di appalto per la durata dell’appalto (INL nota 26 11 2020)
  • personale non amministrativo e non tecnico di partiti, sindacati, Onlus (comprese le cooperative sociali)
  • personale viaggiante e navigante
  • lavoratori degli impianti a fune
  • addetti all’autotrasporto iscritti all’albo imprese di installazione e montaggio
  • personale dei montaggi industriali o impiantistici

 

Per i partiti politici,  le  organizzazioni  sindacali  e  le organizzazioni che, senza scopo di lucro,  operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

 

Computabilità di particolari categorie di lavoratori

I lavoratori a tempo parziale dovranno essere computati in proporzione all’orario di lavoro in essere al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione del prospetto. Nel caso in cui durante l’anno precedente il lavoratore abbia variato l’orario di lavoro, ovvero abbia trasformato l’orario da pieno a part-time, questi va computato in base all’orario posseduto al 31 dicembre.

Per quanto riguarda i lavoratori intermittenti (“a chiamata”), questi dovranno essere calcolati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Infine, per i lavoratori che svolgono attività stagionale, il calcolo andrà fatto in base alle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative.

 

Esonero autorizzato

È previsto un esonero parziale dagli obblighi di assunzione se l’attività aziendale presenta le caratteristiche di seguito riportate e non è possibile adibire i lavoratori diversamente abili a mansioni compatibili con le loro condizioni e capacità lavorative (art. 5, comma 3):

  • la prestazione lavorativa richiesta è faticosa;
  • il tipo di attività è pericolosa, anche per le condizioni aziendali in cui si svolge;
  • l’attività lavorativa presenta particolari modalità di svolgimento.

L’esonero parziale dall’assunzione dell’intera quota riservata può essere chiesto dai datori di lavoro (tranne quelli che occupano da 15 a 35 dipendenti Min Lav, nota 3.4.2001, a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo di euro 39,21 rivalutato dal 1.1.2022 rispetto alla misura precedente di 30,64 per ogni disabile non assunto e per ogni giornata lavorativa.

La domanda di esonero deve essere motivata e deve essere presentata al Centro per l’impiego competente La percentuale di esonero non può eccedere il 60 della quota riservata in base alle caratteristiche dell’attività aziendale, oppure l’ 80 per i settori sicurezza/vigilanza e trasporti privati Nel prospetto occorre indicare, in caso di domanda di esonero o di autorizzazione, lo stato della pratica e il numero dei lavoratori in questione, la data di termine e la relativa percentuale di esonero.

 

Compensazione

I datori di lavoro privati e pubblici che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo possono operare la compensazione del personale disabile, assumendo in una unità produttiva (o, in una impresa del gruppo avente sede in Italia),un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo.

La compensazione opera automaticamente sulla sola base di una dichiarazione del datore di lavoro tramite la comunicazione del prospetto informativo. Per le aziende fino a 50 dipendenti, nel caso di sedi in più ambiti provinciali la sezione del prospetto va utilizzata per indicare in quale provincia verranno assunti i lavoratori disabili. Nel caso tale sezione non sia compilata i lavoratori verranno conteggiati nella sede legale.

 

Obbligo di assunzione di disabili in corso d’anno. La richiesta di avviamento.

Nel caso in cui, nel corso dell’anno, intervenga una variazione nella situazione occupazionale tale da determinare l’obbligo all'assunzione di lavoratori disabili, entro sessanta giorni da tale data il datore di lavoro deve presentare agli uffici  competenti  la richiesta di avviamento. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti del  prospetto  informativo da parte dei datori di lavoro.

 

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo i datori di lavoro assumono  i lavoratori mediante

  • richiesta nominativa di avviamento  agli  uffici competenti  o 
  • mediante  la  stipula di convenzioni nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. 

 

La richiesta nominativa può essere preceduta  dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione  delle persone con disabilità iscritte nell'elenco che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla  base  delle qualifiche e secondo le modalità  concordate  dagli  uffici  con  il datore di lavoro.