Inail. Applicazione del premio ordinario per i facchini riuniti in cooperativa e i soci di cooperative di pesca.

Inail. Applicazione del premio ordinario per i facchini riuniti in cooperativa e i soci di cooperative di pesca.

L’INAIL, con la circolare n. 45 del 2022 definisce il passaggio all’assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi, pescatori autonomi della piccola pesca e allievi dei corsi IeFP.

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martedì 27 dicembre 2022

Dopo aver dato notizia nel n.25/22 di questa Newsletter del decreto interministeriale Lavoro-MEF del 6 settembre 2022 con cui è stato disposto il superamento del premio speciale unitario INAIL riservato ad alcune categorie di lavoratori e l’applicazione del regime assicurativo ordinario,  si esamina in questo articolo la circolare con cui INAIL delinea soprattutto gli aspetti procedurali legati a questo cambio di regime e i connessi adempimenti dei datori di lavoro.

Ricordiamo che il decreto citato stabilisce il superamento del premio speciale unitario dal 1° gennaio 2023 per:

  • facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi
  • barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958 soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa;
  • persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

 

In termini operativi, il trasferimento al regime assicurativo ordinario secondo le voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate come già in uso per la Gestione “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, comporterà tuttavia situazioni differenziate in funzione del fatto che:

  • per alcuni lavoratori – facchini riuniti in cooperativa e persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive - la relativa classificazione dipenderà dalla denuncia di aggiornamento delle attività che i datori di lavoro dovranno inviare a INAIL, tenuto conto che le voci attribuibili sono più di una (CASO A);
  • per altri lavoratori - barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio e pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958 soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa – sarà invece INAIL ad applicare in automatico l’unica voce tariffaria applicabile (CASO B).

 

CASO A

CASO B

Per la determinazione del premio le cooperative interessate, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla sede INAIL territorialmente competente la richiesta di trasmettere una denuncia di aggiornamento dell’attività esercitata con l’indicazione delle retribuzioni presunte per i prossimi anni 2023 e 2024, determinate in base a quelle effettive erogate nel corrente anno.

La denuncia va trasmessa, nell’interesse stesso delle cooperative (all’Istituto potrebbe risultare una vecchia ed errata classificazione), all’indirizzo PEC della Sede INAIL entro 45 giorni* dalla ricezione della suddetta richiesta, compilando i modelli V4 e V5 disponibili sul sito www.inail.gov.it nella sezione “Modelli denuncia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione” e qui allegati.

Una volta acquisita la denuncia di aggiornamento dell’attività, la sede Inail emetterà apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con indicazione dell’importo del premio dovuto e della data entro la quale effettuare il pagamento.

* 30 giorni per gli addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive.

La sede Inail competente è già in possesso degli elementi per la determinazione del premio ordinario, essendo gli stessi contenuti nell’ultimo elenco dei soci assicurati e non essendoci dubbi – come detto – sulla voce tariffaria ordinaria da applicarsi.

Pertanto, le cooperative interessate, già titolari di un codice ditta riceveranno dalla sede Inail competente un’apposita comunicazione con le modalità di passaggio a premio ordinario e gli elementi di calcolo dello stesso.

La sede Inail emetterà apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con l’indicazione della data entro la quale effettuare il pagamento.

 

 

Evidenziamo come in entrambi i casi con la cessazione, sempre a cura della sede Inail, della polizza speciale previgente vengono meno conseguentemente tutti gli adempimenti connessi al premio speciale.

Inoltre, per quanto riguarda eventuali denunce di infortunio e malattia professionale, nella sua circolare (paragrafo 11) l’INAIL precisa che in attesa della produzione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro dovranno indicare provvisoriamente lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale (PAT) e lo stesso tipo di polizza finora attribuito prima che si procedesse al superamento dei premi speciali.

Cogliamo l’occasione per ribadire – come ricorda INAIL nella sua circolare - che il regime assicurativo ordinario determinerà l’applicazione degli istituti dell’oscillazione del premio per andamento infortunistico (con un suo conseguente abbattimento in assenza di denunce di infortunio) e della riduzione del premio per interventi di prevenzione (cosiddetto OT-23), nonché il venir meno del taglio lineare dei premi - fissato in misura pari al 15,17% per il 2023.

Infine, la circolare affronta contestualmente anche le novità riconducibili non al superamento, ma alla revisione, sempre a partire dal 2023, del premio speciale unitario che, invece, come previsto dal medesimo decreto interministeriale del 6 settembre 2022, rimane per altre categorie di soggetti:

  • pescatori autonomi della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958 che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative (paragrafo 6);
  • allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionali curati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari accreditati a livello regionale (paragrafo 7);
  • soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità nonché per i percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività, cosiddetti PUC (paragrafi 8 e 9).