Per effetto del Decreto MEF, il tasso di interesse legale passerà dall’1,25% (misura in vigore fino al 31 dicembre 2022) al 5%, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
La modifica in esame influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal sostituto d’imposta al fine di regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.
Si ricorda, infatti, che il sostituto può sanare eventuali omissioni/irregolarità commesse in un periodo
d’imposta entro il termine di presentazione del Modello 770 Semplificato riferito a quello stesso periodo. Di conseguenza, in presenza di violazioni commesse nel corso del 2022, il termine ultimo per effettuare il ravvedimento è fissato al 31 ottobre 2023.
Nell’ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2023 si riferisca a violazioni commesse nel 2022, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità:
- 1,25% fino al 31 dicembre 2022,
- 5% dal 1° gennaio 2023.