Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha comunicato che, dal 21 dicembre 2022, il tasso ufficiale di riferimento è pari al 2,50% (in precedenza era fissato al 2,00%)
Per effetto dell’aumento del TUR al 2,50%, la nuova misura del tasso è pari all’8,50%, che va applicato nel caso di:
- regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei premi assicurativi e relative sanzioni civili, in riferimento alle rateazioni presentate dal 21 dicembre 2022;
- autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022.
A seguito dell’innalzamento del TUR, i nuovi tassi applicabili nel caso di sanzioni civili connesse a mancanze nella regolarizzazione della posizione contributiva sono esemplificati in tabella in corrispondenza della relativa situazione che si può verificare.
- Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. TUR maggiorato di 5,5 punti. Pertanto, il tasso risulta pari all’8% annuo
- Denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ed entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.
TUR maggiorato di 5,5 punti. Pertanto, il tasso risulta pari all’8% annuo
- Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. TUR maggiorato di 5,5 punti. Pertanto, il tasso risulta pari all’8% annuo