Con la circolare n. 29/2021 l’INPS riconosce che tra la cooperativa artigiana e il socio possa essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale derivi l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 142/2001, si ricorda infatti, che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”.
Ne consegue, quindi, che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.