Manovra di bilancio per l’anno 2023. Le novità per datori di lavoro e lavoratori

Manovra di bilancio per l’anno 2023. Le novità per datori di lavoro e lavoratori

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 novembre, ha approvato il disegno di legge sul bilancio dello Stato per l’anno 2023. E’ ora in corso l’iter parlamentare che dovrà approvare entro il 31 dicembre la manovra economica. In questo articolo si analizzano le principali novità per datori di lavoro.

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martedì 20 dicembre 2022

Proroga per il 2023 degli sgravi contributivi in caso di nuove assunzioni di giovani, donne e percettori di reddito di cittadinanza.

 

Nel testo della Manovra è prevista la proroga degli sgravi contributivi finalizzati a favorire le assunzioni di donne, giovani under 36 e percettori di reddito di cittadinanza. In alcuni casi, tuttavia, si rende necessario attendete l’autorizzazione da parte dell’Unione Europea per la piena applicazione delle misure.

Per la legittima fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro deve rispettare i seguenti principi:

  • diritto di precedenza;
  • possesso del DURC;
  • assunzione che non costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • nessuna sospensione dal lavoro in atto che sia connessa a una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • assunzione che non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, oppure risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

 

 

Percettori di reddito di cittadinanza

Al fine di favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

N.B. L’esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2023.

L’esonero è, per espressa previsione normativa, alternativo all’esonero riconosciuto nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità.

L’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

 

Giovani under 36

E’ prevista l’estensione all’anno 2023 della norma che prevede, in riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l'esonero contributivo pari 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (ma è stato proposto un emendamento per portare il valore a 8.000 euro), di lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di età.

L'esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, incluso il settore agricolo. Il riconoscimento del beneficio spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

I lavoratori beneficiari non devono aver compiuto il 36° anno di età e non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

N.B. Restano esclusi i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata (ancorché stipulati a tempo indeterminato), i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, le prestazioni occasionali.

L'efficacia della disposizione resta condizionata all'autorizzazione della Commissione UE.

 

Incentivo donne svantaggiate

E’ estesa alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne cd. “svantaggiate”, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020.

Riprendendo la norma contenuta nella Legge n. 178/2020, l’esonero in questione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

 

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l’esonero spetta:

  • nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
  • per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

 

L’esonero in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

 

Taglio del cuneo fiscale sottoforma di esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti

 

L’articolo 52 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendo l’analoga norma in vigore nel 2022, prevedendo che l’esonero sia differenziato in base alla retribuzione e quindi pari:

  • al 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.538 euro, (aliquota IVS effettiva = 6,19%)
  • al 2% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.538 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro (aliquota IVS effettiva 7,19%)

 

Alle aliquote effettive indicate andranno ovviamente aggiunte le ulteriori aliquote c/dipendente, quali le quote a finanziamento degli ammortizzatori sociali (FIS, CIGS).

Circa l’applicabilità della riduzione, sembra confermata l’applicabilità della stessa anche sulla 13ma mensilità, e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato

 

Viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

In proposito si ricorda che il citato comma 182 prevede, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%

  • sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché
  • sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi.

La misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000.

 

Assegno unico e universale

 

Viene introdotto un incremento della misura dell’assegno unico e universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, pari al 50% (commisurato sull’assegno al netto dell’eventuale maggiorazione temporanea), per ciascun figlio:

  • di età inferiore a 1 anno oppure
  • di età inferiore a 3 anni, se l’ISEE del nucleo familiare è inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo ci sono almeno 3 figli.

 

Figli disabili

La misura di base dell’assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico.

La maggiorazione dell’assegno prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile (105, 95 o 85 euro mensili a seconda del grado di disabilità) viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni, a carico e disabili, di età inferiore a 21 anni.

Per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro l’importo aggiuntivo di 120 euro, previsto nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, viene prorogato oltre il 2022, ovvero per tutte le prime tre annualità di applicazione della misura dell’assegno unico e universale (2022, 2023, 2024 e gennaio e febbraio del 2025).

 

Pensioni. Quota 103

 

Il disegno di legge di Bilancio 2023 introduce, in via sperimentale, per il 2023, un’ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato che si aggiunge, quindi, come possibilità alternativa a quelle vigenti.

I soggetti che, in base alla nuova fattispecie transitoria, conseguono il diritto entro il 31 dicembre 2023 possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente, ferma restando l’applicazione delle norme previste dalla novella in esame.

A tale trattamento, denominato pensione anticipata flessibile, si può accedere al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni (cd. Quota 103).

 

Bonus per i lavoratori che ritardano la pensione. Per i lavoratori che abbiano maturato l’accesso al pensionamento con quota 103 che decidono di restare in attività viene meno ogni obbligo di versamento contributivo (fatta dal datore di lavoro) della quota a carico del lavoratore. Inoltre tale somma verrà loro corrisposta interamente: in questo modo, il dipendente beneficia di un bonus sullo stipendio, variabile in base all’inquadramento contributivo ed al contratto lavorativo.

 

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

 

Il disegno di legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO (articolo 54-bis, DL n. 50/2017) apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese.

Importo erogabile. A partire dal 1° gennaio 2023, il limite economico, riferito all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrisponderà :

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (era  di 5.000 euro);
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (era  di 5.000 euro);

 

Requisiti soggettivi dell’utilizzatore. Il limite dimensionale (di cui all’art. 54, co. 14, lettera a), del DL n. 50/2017) riferito all’organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali: possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il limite viene, quindi, esteso da 5 a 10 lavoratori.

 

Alberghi e turismo. Viene concesso l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale anche per aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

 

Datori di lavoro agricoli. Le aziende del settore agricolo, a partire dal 2023, potranno utilizzare - per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare - prestazioni di lavoro occasionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Viene, inoltre, eliminato nell’ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie (di cui all’art. 54-bis, co. 14, lettera b), DL n. 50/2017):

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

 

Detassazione delle mance per il comparto turistico-alberghiero

 

La detassazione si dovrebbe applicare ai lavoratori di:

  1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole
  2. calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  3. esercizi per la somministrazione di bevande (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi
  4. similari);
  5. esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  6. esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

 

Le somme erogate a titolo di liberalità ai lavoratori di questi settori e di quelli del settore ricettivo - anche tramite mezzi di pagamento elettronici - costituiscono redditi da lavoro dipendente e sono soggette a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Inoltre i percettori non debbono essere titolari di un reddito di lavoro dipendente superiore a 50.000 euro.

L’applicazione dell’imposta è demandata al datore di lavoro-sostituto di imposta.

Il lavoratore può rinunciare al beneficio e optare per la tassazione ordinaria anche tenendo conto che le somme soggette a tassazione sostitutiva entrano comunque nella determinazione della spettanza o meno in favore del lavoratore di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, collegate al possesso di requisiti reddituali.

Le predette somme non entrano nel calcolo del trattamento di fine rapporto e, per il principio dell’armonizzazione degli imponibili fiscali e previdenziali, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Non rilevano, quindi, nemmeno ai fini pensionistici.

 

Congedo parentale

 

Ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, modificato dal D.Lgs n. 105/2022:

  • a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione;
  • i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione.

 

Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede un incremento della misura dell’indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30 all’80%

  • con esclusivo riferimento alla madre lavoratrice dipendente,
  • limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese (rispetto ai tre usufruibili ed intrasferibili),
  • da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento.

 

Attenzione. L’elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022. Tuttavia, tale quadro di aiuti è scaduto il 30 giugno 2022.