In data 12 dicembre 2022 tra Ancc Coop, Confcooperative Consumo e Utenza, Agci Agrital, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil, è stato sottoscritto un Protocollo straordinario che prevede la corresponsione a favore dei lavoratori di:
- un importo a titolo di una tantum;
- un acconto sui futuri aumenti contrattuali.
Una tantum
A favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’intesa (12 dicembre 2022) e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo gennaio 2020 - dicembre 2022, è stabilita l’erogazione di un importo lordo a titolo di una tantum pari a 350,00 euro per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali in essere nel mese di dicembre 2022, maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
Tale somma va riconosciuta in due tranches:
- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Gli importi una tantum per i vari livelli contrattuali risultano i seguenti.
livelli
|
importi una tantum
|
TOTALE
|
1° gennaio 2023
|
1° marzo 2023
|
Q
|
354,17
|
265,63
|
619,8
|
1
|
322,22
|
241,67
|
563,89
|
2
|
280,56
|
210,42
|
490,98
|
3S
|
250
|
187,5
|
437,5
|
3
|
231,94
|
173,96
|
405,9
|
4S
|
215,28
|
161,46
|
376,74
|
4
|
200
|
150
|
350
|
5
|
180,56
|
135,42
|
315,98
|
6
|
138,89
|
104,17
|
243,06
|
Si sottolinea che i suddetti importi una tantum, che saranno riproporzionati per i lavoratori a part time, vanno erogati ai lavoratori aventi diritto, a condizione che risultino ancora in forza alle suddette scadenze e calcolati come segue:
- in misura piena ai lavoratori che sono stati in forza senza soluzione di continuità per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo gennaio 2020 - dicembre 2022;
- non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione ai sensi di legge o di contratto;
- rientrano nel computo, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori
- sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR;
- in base ad un consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere assoggettati a tassazione separata.
Acconto su futuri aumenti contrattuali
Il Protocollo dispone, a partire dal 1° aprile 2023, l’erogazione, ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo (12 dicembre 2022), di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, quale incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Nei confronti del personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità. Gli importi quale acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali per i vari livelli risultano i seguenti
Livello
|
Importi acconto dal 1° aprile 2023
|
Q
|
53,13
|
1
|
48,33
|
2
|
42,08
|
3S
|
37,5
|
3
|
34,79
|
4S
|
32,29
|
4
|
30
|
5
|
27,08
|
6
|
20,83
|