Ccnl cooperative di consumo. Accordo ponte in attesa del rinnovo

Ccnl cooperative di consumo. Accordo ponte in attesa del rinnovo

Il 12 dicembre scorso le centrali aderenti all’Alleanza Cooperative e i sindacati confederali hanno concordato, a favore dei lavoratori in forza a tale data, l’erogazione di un importo una tantum in due rate gennaio - marzo 2023 e un acconto sui futuri aumenti contrattuali da aprile 2023.

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martedì 20 dicembre 2022

In data 12 dicembre 2022 tra Ancc Coop, Confcooperative Consumo e Utenza, Agci Agrital, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil, è stato sottoscritto un Protocollo straordinario che prevede la corresponsione a favore dei lavoratori di:

  • un importo a titolo di una tantum;
  • un acconto sui futuri aumenti contrattuali.

 

Una tantum

A favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’intesa (12 dicembre 2022) e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo gennaio 2020 - dicembre 2022, è stabilita l’erogazione di un importo lordo a titolo di una tantum pari a 350,00 euro per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali in essere nel mese di dicembre 2022, maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Tale somma va riconosciuta in due tranches:

  • 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
  • 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

 

Gli importi una tantum per i vari livelli contrattuali risultano i seguenti.

 

livelli

importi una tantum

TOTALE

1° gennaio 2023

1° marzo 2023

Q

354,17

265,63

619,8

1

322,22

241,67

563,89

2

280,56

210,42

490,98

3S

250

187,5

437,5

3

231,94

173,96

405,9

4S

215,28

161,46

376,74

4

200

150

350

5

180,56

135,42

315,98

6

138,89

104,17

243,06

 

Si sottolinea che i suddetti importi una tantum, che saranno riproporzionati per i lavoratori a part time, vanno erogati ai lavoratori aventi diritto, a condizione che risultino ancora in forza alle suddette scadenze e calcolati come segue:

  • in misura piena ai lavoratori che sono stati in forza senza soluzione di continuità per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
  • pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo gennaio 2020 - dicembre 2022;
  • non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione ai sensi di legge o di contratto;
  • rientrano nel computo, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori
  • sociali in costanza di rapporto di lavoro;
  • non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR;
  • in base ad un consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere assoggettati a tassazione separata.

 

Acconto su futuri aumenti contrattuali

Il Protocollo dispone, a partire dal 1° aprile 2023, l’erogazione, ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo (12 dicembre 2022), di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, quale incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Nei confronti del personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità. Gli importi quale acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali per i vari livelli risultano i seguenti

 

Livello

Importi acconto dal 1° aprile 2023

Q

53,13

1

48,33

2

42,08

3S

37,5

3

34,79

4S

32,29

4

30

5

27,08

6

20,83