CCNL Pesca marittima cooperative. Rinnovo
Per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, le centrali aderenti all’Alleanza Cooperative con le federazioni dei sindacati confederali, hanno rinnovato il CCNL di settore.
L'accordo stipulato il 30 novembre scorso decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025.
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martedì 20 dicembre 2022
Minimi tabellari
Sulla base degli aumenti stabiliti (3% dal 1° dicembre 2022 e 3% dal 1° marzo 2023), i nuovi importi della retribuzione sono i seguenti:
Livelli
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Importi mensili
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Dal 1.12.2022
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Dal 1.3.2023
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Q
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2.264,54
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2.330,49
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1
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2.124,76
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2.186,65
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2
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1.957,02
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2.014,02
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3
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1.803,25
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1.855,77
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4
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1.677,44
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1.726,30
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5
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1.593,57
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1.639,98
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6
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1.523,65
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1.568,06
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7
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1.397,86
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1.438,57
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- Indennità di cassa. L’importo viene elevato dal 5% al 10% della paga base.
- Indennità pernottamento in valli da pesca. Agli operai cui è richiesto di pernottare in valle da pesca spetta un'indennità pari a € 45,00 per singola notte. La presenza notturna non può essere superiore - nel mese - a 6 giorni per ciascun lavoratore.
- Riduzione orario di lavoro. Vengono confermate le 56 ore di permessi per riduzione di orario per le aziende fino a 15 dipendenti, che si aggiungono ai permessi per ex festività.
- Lavoro straordinario. La maggiorazione per lavoro straordinario diurno è fissata al 30% della retribuzione di fatto. La maggiorazione per lavoro straordinario festivo è fissata al 35% della normale retribuzione.
- Flessibilità. A decorrere dalla firma dell’accordo 30 novembre 2022, in caso di flessibilità positiva, la maggiorazione della retribuzione è elevata dal 15% al 20%.
- Ferie. L’accordo disciplina l’istituto delle ferie solidali.
- Malattia. I lavoratori (anche apprendisti) hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico azienda fino a concorrenza del 100% della retribuzione di fatto per i giorni dal 4° al 20°, fino a 5 eventi annui. Dal 6° evento il trattamento integrativo è pari al 75%. Il periodo di aspettativa non retribuita viene elevato da 120 a 180 giorni.
- Infortunio sul lavoro. I lavoratori (anche apprendisti) soggetti all'assicurazione obbligatoria hanno diritto, oltre all'indennità erogata dall'INAIL, a un trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza del 100% della retribuzione di fatto. Il periodo di aspettativa non retribuita viene elevato da 120 a 180 giorni.
- Maternità. Il congedo di paternità obbligatorio è aumentato di 1 giorno.
- Diritto allo studio. Il monte ore massimo di permessi retribuiti viene elevato da 150 a 200 ore “pro capite” per triennio.
- Assistenza integrativa. Le Parti concordano di promuovere ogni utile iniziativa affinchè tutti i lavoratori siano iscritti al Filcoop Sanitario. L’azienda che ometta il versamento è responsabile verso i lavoratori per la perdita delle prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
- Previdenza integrativa. Dal 1° gennaio 2023, la quota di contribuzione a Previdenza Cooperativa a carico del datore di lavoro è elevata all’1,5% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
- Decorrenza. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025.