CCNL Pesca marittima cooperative. Rinnovo

CCNL Pesca marittima cooperative. Rinnovo

Per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, le centrali aderenti all’Alleanza Cooperative con le federazioni dei sindacati confederali, hanno rinnovato il CCNL di settore.

 

L'accordo stipulato il 30 novembre scorso decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025.

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martedì 20 dicembre 2022

Minimi tabellari

Sulla base degli aumenti stabiliti (3% dal 1° dicembre 2022 e 3% dal 1° marzo 2023), i nuovi importi della retribuzione sono i seguenti:

 

Livelli

Importi mensili

Dal 1.12.2022

Dal 1.3.2023

Q

2.264,54

2.330,49

1

2.124,76

2.186,65

2

1.957,02

2.014,02

3

1.803,25

1.855,77

4

1.677,44

1.726,30

5

1.593,57

1.639,98

6

1.523,65

1.568,06

7

1.397,86

1.438,57

 

  • Indennità di cassa. L’importo viene elevato dal 5% al 10% della paga base.
  • Indennità pernottamento in valli da pesca. Agli operai cui è richiesto di pernottare in valle da pesca spetta un'indennità pari a € 45,00 per singola notte. La presenza notturna non può essere superiore - nel mese - a 6 giorni per ciascun lavoratore.
  • Riduzione orario di lavoro. Vengono confermate le 56 ore di permessi per riduzione di orario per le aziende fino a 15 dipendenti, che si aggiungono ai permessi per ex festività.
  • Lavoro straordinario. La maggiorazione per lavoro straordinario diurno è fissata al 30% della retribuzione di fatto. La maggiorazione per lavoro straordinario festivo è fissata al 35% della normale retribuzione.
  • Flessibilità. A decorrere dalla firma dell’accordo 30 novembre 2022, in caso di flessibilità positiva, la maggiorazione della retribuzione è elevata dal 15% al 20%.
  • Ferie. L’accordo disciplina l’istituto delle ferie solidali.
  • Malattia. I lavoratori (anche apprendisti) hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico azienda fino a concorrenza del 100% della retribuzione di fatto per i giorni dal 4° al 20°, fino a 5 eventi annui. Dal 6° evento il trattamento integrativo è pari al 75%. Il periodo di aspettativa non retribuita viene elevato da 120 a 180 giorni.
  • Infortunio sul lavoro. I lavoratori (anche apprendisti) soggetti all'assicurazione obbligatoria hanno diritto, oltre all'indennità erogata dall'INAIL, a un trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza del 100% della retribuzione di fatto. Il periodo di aspettativa non retribuita viene elevato da 120 a 180 giorni.
  • Maternità. Il congedo di paternità obbligatorio è aumentato di 1 giorno.
  • Diritto allo studio. Il monte ore massimo di permessi retribuiti viene elevato da 150 a 200 ore “pro capite” per triennio.
  • Assistenza integrativa. Le Parti concordano di promuovere ogni utile iniziativa affinchè tutti i lavoratori siano iscritti al Filcoop Sanitario. L’azienda che ometta il versamento è responsabile verso i lavoratori per la perdita delle prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
  • Previdenza integrativa. Dal 1° gennaio 2023, la quota di contribuzione a Previdenza Cooperativa a carico del datore di lavoro è elevata all’1,5% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
  • Decorrenza. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025.