Ai sensi dell’art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), per i soggetti che si avvalgono della facoltà di non effettuare, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la deduzione della quota di ammortamento non effettuata è ammessa, a prescindere dall’imputazione a Conto economico. Analoga disposizione è prevista ai fini IRAP.
In base alle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021, l’Amministrazione finanziaria sembra aderire alla tesi che l’ammortamento sospeso nel 2020 dal punto di vista civilistico debba essere comunque effettuato ai fini fiscali.