Fringe benefit: soglia di esenzione portata a 3mila euro. Riflessi per i datori di lavoro

Fringe benefit: soglia di esenzione portata a 3mila euro. Riflessi per i datori di lavoro

Dopo aver già fornito la notizia nel n. 27/22 di questa Newsletter forniamo, in questo articolo, alcuni approfondimenti sull’articolo 3 del D.L. 176/22, cosiddetto Aiuti-quater che ha aumentato l’area di esenzione fiscale prevista dall’articolo 51 comma 3 del Tuir da 600,00 a 3.000,00 euro.

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giovedì 1 dicembre 2022

L’articolo 3 comma 10 del n. 176 del 18-11-2022, cosiddetto Aiuti-quater ha aumentato l’area di esenzione fiscale prevista dall’articolo 51 comma 3 del Tuir da 600,00 a 3.000,00 euro.

L’aumento dell’area di esenzione fiscale ha aperto diverse opportunità ai datori che vogliono/possono sostenere i propri dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi con erogazioni liberali sotto forma di cessione di beni e servizi (e rimborsi delle spese per utenze domestiche).

 

Ricordando che la materia fringe benefit 2022 è stata ampiamente analizzata nei numeri 22, 23 e 26 di questa Newsletter, affrontiamo qui alcune questioni operative conseguenti all’innalzamento della soglia.

 

In primo luogo, l’innalzamento del tetto di esenzione consente di

  • aumentare le erogazioni di benefit ai lavoratori per quei datori di lavoro, che avendo già erogato beni e servizi pur restando sotto la soglia di esenzione, ora vogliono aumentare le erogazioni magari in concomitanza con le festività di fine anno
  • recuperare il controvalore di benefit già riconosciuti se il controvalore di tutti i beni e i servizi ceduti non ha superato il nuovo limite devono considerarsi esenti.
  • sanare eventuali sforamenti rispetto al tetto di 600,00 euro. Infatti chi avesse erogato benefit di importo superiore 600,00 euro e avesse assoggettato, in base alle precisazioni della circolare dell’Agenzia Entrate n. 35/22, a tassazione il controvalore, potrà recuperare la tassazione già effettuata, magari col conguaglio di fine anno.

 

Un secondo effetto è quello di poter includere tra i benefit esenti quelli disciplinati dal comma 4 dell’articolo 51 del Tuir che difficilmente rientravano nelle precedenti soglie e che ora hanno un controvalore al di sotto dei 3.000,00 euro. Ci riferiamo in particolare a erogazioni ai dipendenti o ai percettori di redditi assimilati (co.co.co. e amministratori di società) quali:

  • l’assegnazione di autoveicoli ad uso promiscuo
  • la concessione di fabbricati ad uso abitativo
  • la concessione di prestiti erogati a condizioni più favorevoli
  • la stipula di polizze assicurative che coprono rischi extraprofessionali

Pur in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’ampliamento dovrebbe consentire di recuperare il controvalore di benefit già riconosciuti, sempre che si tratti di generi in natura e di servizi ceduti dal datore di lavoro.

Possiamo fare l’esempio di una autovettura ad uso promiscuo per la quale il valore del benefit, calcolato ai sensi dell’articolo 51 comma 4 lettera a) del Tuir, è di 2.400,00 euro per l’anno 2022.

Al momento dell’assegnazione dell’autoveicolo e quindi , prima dell’innalzamento del limite, tra datore di lavoro e lavoratore potrebbero essere intervenute due distinte casistiche di accordo:

  1. il lavoratore non deve rimborsare alcun importo:  (il datore di lavoro assoggetta, mese per mese oppure a fine anno, i 2.400,00 euro a Irpef e contributi);
  2. il lavoratore deve rimborsare al datore di lavoro soltanto quota parte dei 2.400,00 euro, ad esempio 1.000,00 euro:  (il datore di lavoro assoggetta a Irpef e contributi 1.400,00 euro)

 

Alla luce dell’innalzamento del limite si verificano ora le seguenti situazioni:

  1. Il datore di lavoro recupererà l’Irpef trattenuta sul benefit di 2.400,00 euro e la restituirà al lavoratore, opererà analogamente per i contributi quando l’Inps fornirà le istruzioni operative (il lavoratore recupera circa 1.000 euro, il datore di lavoro circa 650 euro)
  2. La procedura è uguale a quella del punto a), ma su un importo di 1.400,00 euro  (il lavoratore recupera circa 600 euro; il datore di lavoro circa 380 euro)

 

In tutte queste operazioni bisogna comunque valutare la presenza di eventuali altri beni e servizi già concessi o da concedere (ad esempio in occasione delle prossime festività natalizie) al lavoratore.

 

Analoghe considerazioni possono essere fatte relativamente alla conversione in welfare di premi di risultato tenendo però conto che:

  • se il premio è già stato erogato, non è possibile godere dell’esenzione perché sarebbe necessario recuperare il premio in denaro e riattribuirlo attraverso beni e servizi.
  • se, invece, il premio non è ancora stato erogato e il lavoratore può ancora  effettuare l’opzione per il welfare, si potrà chiedere la conversione tenendo conto del nuovo tetto di 3.000,00 per bene e servizi.

 

Aggiungiamo infine alcune informazioni che è bene tenere in considerazione.

  • L’art. 51 co. 3 si applica anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Conseguentemente tutte le considerazioni appena fatte valgono anche per amministratori di società e collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409 c.p.c.
  • Permane, anche dopo l’innalzamento della soglia di esenzione, la cumulabilità con i buoni carburante introdotti dal D.L. 21/22 (a cui però non possono accedere amministratori e cococo) per cui il beneficio individuale complessivo potrebbe arrivare potenzialmente a 3.200 euro.
  • Il limite di € 3.000 deve essere considerato valutando complessivamente tutti i beni ed i servizi (e rimborsi) forniti al dipendente (anche da un altro datore di lavoro) nel periodo d’imposta 2022.
  • È necessario inserire il valore dei beni o servizi ceduti (o dei rimborsi effettuati) nella Certificazione Unica e anche in busta paga per effettuare eventuali conguagli con altri fringe benefit percepiti o con quelli percepiti nel corso dell’anno da altri datori di lavoro
  • La corresponsione dei benefit ai lavoratori è volontaria e unilaterale e può avvenire ad personam o in modo differenziato. Non è necessario un accordo sindacale ma è sicuramente opportuna una apposita delibera del cda della cooperativa che ne stabilisca le caratteristiche e i termini.
  • Il limite temporale per l’applicazione delle deroghe alla normale soglia di esenzione di 258,23 è il 12 gennaio 2023 (in base al c.d. principio di cassa allargato). Ricordiamo che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

 

Di seguito proponiamo una procedura per i datori di lavoro al fine di gestire al meglio l’erogazione di queste forme di premialità e sostegno economico:

  1. Definizione del budget di spesa
  2. Individuazione delle categorie dei beneficiari (solo alcuni lavoratori/differenziati/generalità lavoratori)
  3. Valutazione dei bisogni/interessi dei lavoratori e individuazione dei benefit da erogare (buoni spesa, buoni carburante, rimborsi bollette domestiche, ecc.)
  4. Definizione del sistema di erogazione (gestione interna all’azienda- utilizzo di piattaforme digitali)
  5. Delibera del cda (consigliata ai fini del rispetto della normativa fiscale)
  6. Comunicazione ai lavoratori beneficiari
  7. Erogazione del benefit al lavoratore ed esposizione del controvalore in busta paga.
  8. Monitoraggio della fruizione (scadenza di utilizzo)