L’Istituto, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha dato le seguenti indicazioni.
- La retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite (euro 1.538) che consente l’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
- Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro perché
- assunto da più datori di lavoro a tempo parziale
- cessato e assunto da un nuovo datore di lavoro nel mese di novembre
dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.
- Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.