L’agevolazione è riconosciuta alle cooperative sociali ex legge 381/91, per le nuove assunzioni a far data dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, con contratti a tempo indeterminato e verso lavoratori a cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.
Il beneficio consiste nello sgravio dei contributi previdenziali nel limite massimo mensile di 350 euro ed è applicabile agli anni 2018, 2019 e 2020.
Per poter beneficiare dell’esonero contributivo, i lavoratori interessati dovranno fornire alla cooperativa sociale titolare del rapporto di lavoro copia del certificato attestante la condizione di rifugiato o di protezione sussidiaria e, qualora già in possesso, del permesso di soggiorno.
Le richieste saranno trattate in ordine cronologico dall’INPS (dal quale si dovrà attendere una circolare che attivi le modalità telematiche di invio delle domande e la data di decorrenza delle stesse) e il beneficio potrà essere riconosciuto fino ad esaurimento del fondo previsto, pari a 500mila euro.