LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID-19

LA DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID-19

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venerdì 25 novembre 2022

Entro il 30 novembre 2022 i soggetti beneficiari degli aiuti di Stato usufruiti nel corso dell’emergenza COVID-19 sono tenuti a presentare un’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000, al fine di attestare che l’importo complessivo di quanto fruito non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” come disposto dall’art. 1, commi da 13 a 15, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” che fa riferimento al c.d. “regime ombrello”.

L’autodichiarazione va presentata:

  • esclusivamente in via telematica, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzando l’apposito modello denominato “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 3.12 del temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del predetto modello da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici con il recente Provvedimento 25.10.2022 l’Agenzia ha approvato una modalità “semplificata” di compilazione dello stesso, aggiornando quello approvato con il Provvedimento 27.04.2022.

Il nuovo modello sostituisce il precedente a partire dal 27.10.2022. Da tale data va quindi utilizzato il “nuovo” modello, fermo restando che l’utilizzo della nuova modalità è facoltativa. Ne consegue che il contribuente può compilare la predetta autodichiarazione secondo le modalità ordinarie esponendo il dettaglio degli aiuti nel quadro A.

Se l’autodichiarazione è già stata inviata utilizzando il “vecchio” modello non è necessario reinviare la stessa.

Se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo è possibile, compilando l’apposita casella “ES”, non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che devono essere comunque indicati nel quadro A.

In caso di compilazione della casella “ES” permane l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello Redditi 2022.

 

Inoltre, recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito Internet i chiarimenti, sotto forma di FAQ, forniti nell’ambito del webinar organizzato dal CNDCEC, di seguito riportati.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

  • considerato che l’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione è collegata alla fruizione degli aiuti di Stato nell’ambito del citato c.d “regime ombrello”, l’obbligo di presentare l’autodichiarazione interessa anche i soggetti che hanno cessato l’attività (chiusura della partita IVA);
  • la presentazione della domanda per il contributo c.d. “perequativo” di cui all’art. 1, commi da 16 a 27, DL n. 73/2021, consente di evitare la presentazione dell’autodichiarazione (in assenza di successivi ulteriori aiuti). Considerato che nella predetta domanda non era possibile indicare i dati necessari al fine della registrazione degli aiuti nel RNA, la mancata presentazione dell’autodichiarazione comporta l’obbligo di compilazione del “Prospetto aiuti di Stato” presente nel mod. REDDITI 2022;
  • non è possibile regolarizzare tramite l’autodichiarazione l’omessa indicazione degli aiuti di Stato nel mod. REDDITI 2021; l’omessa compilazione del “Prospetto aiuti di Stato” del mod. REDDITI 2021 può essere regolarizzata mediante una dichiarazione integrativa versando la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (€ 250) ridotta in base al ravvedimento;
  • la compilazione in modalità ordinaria con indicazione dei dati utili per la registrazione nel RNA consente di non compilare, con riferimento a tali aiuti il “Prospetto aiuti di Stato” presente nel mod. REDDITI 2022 (nessun effetto si produce relativamente al citato prospetto del mod. REDDITI 2021, che va quindi sempre compilato). L’indicazione dei predetti aiuti anche nel “Prospetto aiuti di Stato” del mod. REDDITI 2022 “non è errata” e “non può comportare rischio di duplicazione” nel RNA;
  • l’autodichiarazione degli aiuti di Stato va presentata anche da parte degli agricoltori esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.

 

Le FAQ complete sono reperibili al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-frequenti-framework-imprese

 

Presentazione del modello in casi di “Definizione Agevolata”

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all’art. 5, commi da a 1 a 9, DL n. 41/2021 devono presentare la dichiarazione entro il 30.11.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute / prima rata.

Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30.11.2022, il contribuente che ha beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella Sezione I del quadro A è tenuto a presentare:

  • una prima dichiarazione entro il 30.11.2022;
  • una seconda dichiarazione, oltre il 30.11 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

Le istruzioni “aggiornate” precisano che la seconda dichiarazione non va presentata nel caso in cui nella prima dichiarazione sia stata barrata la casella “ES” e sussistano le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.