Il prossimo 30 novembre 2022 scade il termine per l’effettuazione del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa al periodo d'imposta 2022 per le seguenti imposte:
Il suddetto termine di versamento vale per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti assimilati, nonché per i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
- PERCENTUALI ACCONTI
A decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 58 del D.L. 124/2019, quindi dal 27 ottobre 2019, per tutti i contribuenti soggetti ad ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, i versamenti di acconto IRPEF, IRES ed IRAP, sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%, in luogo della misura del 40% per il primo acconto e 60% per il secondo acconto.
Gli acconti al 50% valgono anche per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggetti ad ISA, ossia i collaboratori di imprese familiari o coniugali, soci di società di persone, di capitali trasparenti o associazioni professionali.
1.1 ACCONTI PER SOGGETTI “ISA” CON RICAVI O COMPENSI INFERIORI AD € 5.164.569
Imposta
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Percentuale
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Normativa di riferimento
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Misura
I Acconto
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Misura
II Acconto
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IRPEF
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100%
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Art. 1, comma 301, L. 311/2004;
Art. 11, co, 18, D.L. 76/2013
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50%
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50%
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IRES
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100%
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Art. 1, comma 301, L. 311/2004
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50%
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50%
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IRAP-Soggetti IRPEF
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100%
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Art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997
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50%
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50%
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IRAP-Soggetti IRES
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100%
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Art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997
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50%
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50%
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1.2 ACCONTI PER SOGGETTI SENZA ISA O CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI AD € 5.164.569
Per i contribuenti non soggetti ad ISA, che non rientrano quindi nella fattispecie illustrata nel paragrafo precedente, gli acconti d’imposta continuano ad essere applicati con le note modalità, e cioè nella misura del 40% per il primo acconto e nella misura del 60% per il secondo acconto:
Imposta
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Percentuale
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Normativa di riferimento
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Misura
I Acconto
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Misura
II Acconto
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IRPEF
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100%
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Art. 1, comma 301, L. 311/2004;
Art. 11, co. 18, D.L. 76/2013
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40%
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60%
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IRES
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100%
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Art. 1, comma 301, L. 311/2004
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40%
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60%
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IRAP-Soggetti IRPEF
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100%
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Art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997
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40%
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60%
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IRAP-Soggetti IRES
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100%
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Art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997
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40%
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60%
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- DETERMINAZIONE ACCONTI
2.1 Acconto IRPEF
Per verificare se è dovuto l’acconto IRPEF per l’anno 2022, si deve controllare l'importo risultante dal rigo RN34 (rigo “Differenza”) del Mod. Redditi 2022 PF.
se l’importo indicato nel rigo RN34:
- Non supera € 51,00 L’acconto NON è dovuto.
- Supera € 52,00 È dovuto l’acconto nella misura del 100% del rigo RN34.
se l’importo dell’ acconto (ossia il 100% del rigo RN34):
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- L’acconto si versa in unica soluzione al 30 novembre 2022
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- È Pari o Supera € 258,00, l’acconto
si versa in due rate:
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- la prima, nella misura del 40% (50% per i soggetti ISA di cui al par. 1.1) dell’acconto complessivo, entro il termine per il versamento del saldo 2021, ossia entro il 30/06/2022 o entro il 22/08/2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella misura del 60% (50% per i soggetti ISA di cui al par. 1.1) dell’acconto complessivo, entro il 30 novembre 2022
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2.2 Acconto IRES
Per verificare se è dovuto l’acconto IRES per l’anno 2022, si deve controllare l'importo risultante dal rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del Mod. Redditi 2022 SC.
se l’importo indicato nel rigo RN17:
- Non supera € 20,00 L’acconto NON è dovuto
- Supera € 21,00 È dovuto l’acconto nella misura del 100%
se l’importo dell’ acconto (ossia il 100% del rigo RN17):
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- Non supera € 257,00 e quindi il rigo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” RN17 del periodo d’imposta 2021 (Redditi 2022) sia risultato inferiore ad € 257,00 e l’importo della 1° rata risulta inferiore ad € 103,00
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- L’acconto si versa in un'unica soluzione al 30 novembre 2022
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- È pari o Supera € 258,00 e quindi il rigo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” RN17 del periodo d’imposta 2021 (Redditi 2022) sia risultato superiore ad € 258,00 e l’importo della 1° rata supera € 103,00, l’acconto si versa in due rate:
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- la prima, nella misura del 40% (50% per i soggetti ISA di cui al par. 1.1), entro il termine per il versamento del saldo 2021
- la seconda, nella misura del 60% (50% per i soggetti ISA di cui al par. 1.1), entro il 30 novembre 2022
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RICALCOLO ACCONTO IRES ED IRPEF
Gli acconti di imposta possono essere calcolati secondo il metodo storico o quello previsionale.
Utilizzando il metodo storico, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2021), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP.
Ricalcolo dell'imposta storica di riferimento
Talvolta può accadere che, ai soli fini del versamento degli acconti, specifiche disposizioni di legge (solitamente "peggiorative") impongano l'obbligo di rideterminazione dell'imposta storica di riferimento, al fine di anticiparne gli effetti finanziari.
In pratica, ai fini della determinazione degli acconti 2022, l’imposta calcolata per il periodo 2021 dovrà essere rideterminata “virtualmente” con le nuove regole al fine di addivenire all’imposta che si sarebbe dovuta pagare nel caso in cui le regole, applicabili sul 2022, fossero state già operative sul 2021.
Per l’anno 2022, gli obblighi di ricalcolo delle imposte previsti per l'anno in corso, con l'indicazione della norma di riferimento, sono i seguenti:
Fattispecie
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Norma
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Benzinai - Messa "a regime" della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa
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Art. 34, comma 2 della L. n. 183/2011
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Imprese sottoposte a procedure di crisi - Esclusione da imposizione delle liberalità ricevute
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Art. 14, comma 3 del D.L. n. 18/2016
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Titolari di determinate obbligazioni - Irrilevanza parziale delle ritenute subite
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Art. 13 co. 1 e 2
del D.Lgs. n. 239/96
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Imbarcazioni – imposta sostitutiva sul noleggio occasionale di imbarcazioni
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Art. 49-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 171/2005
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2.3 Acconto IRAP
Il versamento dell'acconto IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per il versamento in acconto delle imposte sui redditi, in base all’art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 446/1997 e quindi con il metodo storico o con quello previsionale.
Si rende noto inoltre che, per effetto della L. 234/2021 a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all’art.3 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 446/1997.
Com’è noto, dal 2009 la dichiarazione Irap va presentata in via autonoma ed è unica per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi imprese individuali, lavoratori autonomi, società o enti), con vari quadri specifici per la determinazione del valore della produzione netta, che poi confluiscono tutti ad un unico quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell’imposta e ai dati concernenti il versamento (quadro IR).
L’importo da considerare per calcolare la misura dell'acconto, pertanto, è quello indicato al rigo IR21 (“Totale imposta”) del modello IRAP 2022.
Anche per l’IRAP valgono i limiti minimi (€ 51,00 per i soggetti IRPEF ed € 21,00 per quelli IRES) entro i quali l’acconto non è dovuto.
se l’importo dell’ acconto:
- Non supera € 257,00 e quindi l’importo della 1° rata risulta inferiore a € 103,00
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- L’acconto si versa in unica soluzione al 30 novembre 2022
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- È pari o Supera € 258,00 e quindi l’importo della 1° rata risulta superiore a € 103,00, l’acconto si versa in due rate:
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- la prima, nella misura del 40% (50% per i soggetti ISA di cui al par. 1.1) entro il termine per il versamento del saldo 2020
- la seconda, nella misura del 60% (50% per i soggetti ISA di cui al par. 1.1) entro il 30 novembre 2022
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2.4 Ricalcolo dell’acconto con il metodo previsionale
Oltre al metodo cosiddetto “storico”, sopra illustrato, è possibile determinare gli acconti IRPEF, IRES ed IRAP utilizzando il metodo “previsionale”, che consiste nel calcolare gli acconti stessi sulla base della minore imposta che si presume risulterà dovuta per l’anno in corso (ossia, per l’anno 2021, nel caso di soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare).
L’opportunità di tale scelta interessa soprattutto quei contribuenti che, con ragionevole certezza, prevedono di corrispondere imposte inferiori a quelle dell’esercizio precedente, per effetto, ad esempio, di minori redditi percepiti rispetto all’anno precedente o di maggiori oneri sostenuti.
Al riguardo, occorre ricordare che, al fine di ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale, il reddito imponibile relativo al 2022 deve essere determinato in base alle norme tributarie vigenti per il 2022, tenendo conto delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.
Pertanto, anche i contribuenti che intendono adottare il metodo previsionale devono applicare le nuove regole indicate nella tabella precedente “Ricalcolo acconto IRES”.
Tuttavia, si deve ricordare che se l'acconto così determinato dovesse essere inferiore al 100% delle imposte IRES e IRAP (per i soggetti IRES) e al 100% delle imposte IRPEF e IRAP (per i soggetti IRPEF) che risulteranno dovute a consuntivo per l’anno in corso, il contribuente sarà tenuto al pagamento della sanzione amministrativa del 30% prevista in caso di minor versamento rispetto a quanto dovuto.
Di conseguenza, al fine di evitare le sanzioni suddette, nel caso in cui non si abbiano a disposizione dati certi che confermino un minor imponibile, è comunque sempre opportuno corrispondere l’acconto in base al metodo storico.