Con l’art. 3 comma 10 del decreto legge aiuti-quater il Governo ha previsto, per tutto il 2022, l’innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione per l’erogazione di fringe benefit e/o il pagamento delle utenze domestiche per delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale da parte dei datori di lavoro.
Precedentemente, si ricorda, la soglia, in base al precedente testo dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, era fissata in 600,00 euro.
Per completezza si riporta il testo della norma prima e dopo la modifica apportata dal Decreto Aiuti- quater.
Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Testo precedente
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Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Testo modificato dall’art. 3 comma 10
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Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.
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Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00.
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Da notare che l’estensore della norma ha voluto precisare che la deroga, per il 2022, a quanto stabilito in via ordinaria dall’art. 51 co. 3 del Tuir, riguarda solo il valore della soglia di esenzione e non anche la modalità di tassazione nel caso di superamento del limite fissato. In sostanza se il lavoratore riceve cumulativamente benefit (e rimborsi) per un valore superiore a 3.000 euro, tutto l’erogato è soggetto a tassazione (e contribuzione previdenziale).