Ultim’ora. Fringe benefit e rimborso delle utenze domestiche. Alzata a 3.000 euro la soglia di esenzione per il 2022

Ultim’ora. Fringe benefit e rimborso delle utenze domestiche. Alzata a 3.000 euro la soglia di esenzione per il 2022

È in corso di pubblicazione il decreto legge(cd. Decreto Aiuti-quater) approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 novembre scorso. Si evidenzia che l’art. 3 ha previsto l’innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione su fringe benefit e rimborsi delle utenze domestiche a favore dei lavoratori.

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lunedì 14 novembre 2022

Con l’art. 3 comma 10 del decreto legge aiuti-quater il Governo ha previsto, per tutto il 2022, l’innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione per l’erogazione di fringe benefit e/o il pagamento delle utenze domestiche per delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale da parte dei datori di lavoro.

Precedentemente, si ricorda, la soglia, in base al precedente testo dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, era fissata in 600,00 euro.

Per completezza si riporta il testo della norma prima e dopo la modifica apportata dal Decreto Aiuti- quater.

 

Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Testo precedente

Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Testo modificato dall’art. 3 comma 10

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché' le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi dai datori  di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in  deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito il  valore dei beni ceduti e dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti nonché' le somme erogate o rimborsate ai medesimi  dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il  limite complessivo di euro 3.000,00.

 

Da notare che l’estensore della norma ha voluto precisare che la deroga, per il 2022, a quanto stabilito in via ordinaria dall’art. 51 co. 3 del Tuir, riguarda solo il valore della soglia di esenzione e non anche la modalità di tassazione nel caso di superamento del limite fissato. In sostanza se il lavoratore riceve cumulativamente benefit (e rimborsi) per un valore superiore a 3.000 euro, tutto l’erogato è soggetto a tassazione (e contribuzione previdenziale).